Assolto perché il fatto non costituisce reato. È questa la sentenza emessa del Tribunale di Cuneo nei confronti di G.P., imputato nel processo seguito al sinistro mortale – avvenuto il 18 luglio 2021 a Bagnolo Piemonte – che costò la vita a Samanta Pascuzzi, 25enne torinese. L’uomo era accusato di omicidio stradale.
Come ricostruito durante il processo, la giovane viaggiava sul lato passeggero di una Golf Gti guidata dal fidanzato. Quel giorno i ragazzi stavano “facendo strada” ad alcuni amici per andare a festeggiare un compleanno quando, su via Cave , la provinciale che collega Bagnolo a Montalo, all’altezza della frazione Villar, dopo una curva, la Golf fece una serie di sorpassi e si trovò davanti la Citroën condotta dall’imputato, impegnata in una svolta a sinistra. L’impatto fu violentissimo e la Golf terminò la corsa contro un pilastro di cemento.
Versione confermata anche dagli amici che lo seguivano con un’altra vettura.
Diverso il racconto dei passeggeri e degli amici dell’imputato, assistito dall'avvocato Dario Ghione, che ha sempre sostenuto di aver messo la freccia prima della svolta e che su quella strada la linea fosse tratteggiata: secondo loro G.P. avrebbe rallentato, inserito l’indicatore di direzione e controllato lo specchietto prima di svoltare, in un tratto con linea tratteggiata.
Il consulente della difesa aveva ricostruito il tratto stradale evidenziando anche la scarsa visibilità dalla curva al punto d’impatto, circa 60-70 metri, e alcune incongruenze nella segnaletica orizzontale.
Nel corso dell’udienza di discussione, il pubblico ministero Attilio Offman aveva richiamato la consulenza dell’ingegner Storace, secondo cui la manovra di attraversamento sarebbe stata effettuata in un punto in cui la linea era ancora continua. Se fosse avvenuta poco più avanti, dove la linea diventa discontinua, l’incidente – secondo l’accusa – non si sarebbe verificato proprio per la velocità sostenuta della Golf.
Per il Pm la responsabilità principale sarebbe ricaduta sul conducente della Golf, il fidanzato della vittima, ma vi sarebbe stato comunque un concorso di colpa di G.P. per aver iniziato la manovra nel punto sbagliato. La questione della freccia, secondo l’accusa, non avrebbe inciso sulla dinamica perché difficilmente sarebbe stata percepita.
Il pubblico ministero ha quindi chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale.
Di segno opposto la tesi della difesa, rappresentata dall’avvocato Ghione, secondo cui la dinamica doveva essere ricostruita a partire dalla condotta del fidanzato che, come emerso dalla centralina dell’auto, avrebbe affrontato la curva a 68 chilometri orari per poi percorrere il rettilineo di circa 60 metri in due secondi, arrivando a una velocità di circa 114 chilometri orari. In quelle condizioni, secondo il legale, G.P. non avrebbe avuto il tempo di accorgersi dell’auto in arrivo.
La difesa aveva ricordato inoltre che il ragazzo era già stato condannato per omicidio colposo e perché alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. “È una tragedia – aveva concluso il legale – ma il responsabile è già stato condannato”.














