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Politica | 28 aprile 2026, 18:53

Ambiente, la Consulta boccia la Regione: “Illegittime le norme su fiumi e parchi”

Stop al taglio del deflusso ecologico e alla riduzione delle aree protette. La Corte Costituzionale ha ripristinato la priorità della norma dello Stato su quella locale

Immagine di repertorio

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Doppia bocciatura per la Regione Piemonte in fatto di tutela ambientale. Con la sentenza numero 57 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di due articoli della legge regionale ristabilendo la priorità statale su quella locale. 

In primo luogo ha contestato l’articolo 34, comma 2, della legge regionale numero 9 del 2025, che aveva introdotto nuove modalità di calcolo del deflusso ecologico, stabilendo che tale regime idrico non potesse «essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva» presente nella sezione di derivazione di fiumi e torrenti.

La Corte ha rilevato che tale disposizione ha imposto una riduzione drastica e unilaterale dell’applicazione del deflusso ecologico, così consentendo un corrispondente aumento dei prelievi dai singoli corsi d’acqua.

Tale scelta del legislatore regionale, oltre a non essere preceduta da un adeguato monitoraggio, né supportata da alcun parametro tecnico-scientifico, si è discostata dai criteri stabiliti dalla legge statale e dal diritto europeo ai fini della conservazione del buono stato di salute dei corsi d’acqua. Pertanto, essa risulta suscettibile di mettere a repentaglio il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale che il deflusso ecologico è volto a garantire.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 50 della stessa legge della Regione Piemonte numero 9 del 2025, che aveva stabilito una nuova perimetrazione del Parco naturale del Monte Fenera e dell’area contigua della fascia fluviale del Po piemontese. È stato ritenuto infatti che, in presenza del piano paesaggistico regionale, frutto dell’attività di pianificazione congiuntamente realizzata dallo Stato e dalla Regione, l’intervento del legislatore piemontese, volto a modificare unilateralmente la disciplina di due aree naturali regionali, mediante riduzione di alcune zone protette, si è posto in contrasto con le prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mirano a garantire l’effettiva ed uniforme tutela dell’ambiente, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Redazione

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