Riceviamo e pubblichiamo.
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Egregio Direttore,
le recenti nomine dei responsabili territoriali di Futuro Nazionale in Piemonte pongono un interrogativo di non poco momento.
Tra i nominati figurano numerosi avvocati, soggetti la cui funzione (per l'articolo 24 della Costituzione e per la Legge 247/2012) è strumentale alla tutela dei diritti fondamentali.
La matrice identitaria ed escludente di quel movimento non è una etichetta ideologica affibbiata dall'esterno: emerge chiaramente dalla propaganda, è rivendicata e trova conferma nei contenuti formali dello stesso programma politico, in aperta contraddizione con principi che la Costituzione pone a fondamento dell'ordinamento repubblicano.
Ebbene, come può un avvocato, che la legge professionale definisce "istituzione necessaria per l'attuazione dei principi costituzionali", rappresentare al contempo un progetto politico che, nei fatti e nei propri testi programmatici, si pone in tensione con il pluralismo e con l'universalità dei diritti inviolabili?
Vi è un conflitto insanabile tra l'adesione a una visione che, per propria esplicita ammissione, intende subordinare il riconoscimento dei diritti all'appartenenza identitaria, culturale o religiosa, e l'esercizio di una funzione che l'ordinamento pone a presidio delle garanzie costituzionali anche (e soprattutto) a favore delle minoranze.
L'avvocatura non è infatti una professione qualunque: è, per previsione normativa, essenziale al funzionamento dello Stato di diritto, chiamata a difendere anche chi sia minoranza, anche chi sia impopolare, anche chi rappresenti ciò che il potere del momento vorrebbe escludere.
I diritti fondamentali e inviolabili dell'individuo, la cui tutela incondizionata costituisce la ragion d'essere dell'attività dell'avvocato, non sono una prerogativa selettiva, non sono benefici concessi in ragione della conformità a un'identità maggioritaria: sono universali, e presuppongono una terzietà valoriale del difensore che mal si concilia con l'adesione a un progetto che, nei propri stessi documenti fondativi, relativizza quell'universalità in nome di una gerarchia identitaria.
In altri termini, non si può invocare, nell'esercizio della professione l'art. 3 Cost. e le garanzie che ne discendono, e sostenere fuori dall'aula un progetto che nei propri testi ne contraddice i presupposti.
La questione non può essere elusa invocando la libertà di opinione.
Chi indossa la toga e sceglie di rappresentare politicamente quel progetto ha il dovere di chiarire dove finisca la fedeltà ai principi costituzionali che la propria funzione presuppone, e dove cominci l'adesione a una visione che di quei principi rappresenta, nella forma e nella sostanza, la negazione.
Nicola Menardo, avvocato














