“Gentile avvocato,
una ventina di anni fa sono stata coinvolta in un fatto di cronaca, che ha avuto parecchio risalto su telegiornali e giornali.
Ancora oggi, cercando su internet e digitando il mio nome, trovo molti articoli dell'epoca su quella vicenda.
Per me è molto doloroso, perché vorrei superare quegli eventi e andare avanti con la mia vita, ma il mio nome sembra condannato in eterno a essere associato a quel triste passato.
Cosa posso fare?”
Cara lettrice,
negli ultimi anni, in parallelo con la sempre maggiore diffusione di internet, si è affermato in giurisprudenza il concetto di diritto all'oblio.
Esso è stato anche riconosciuto a livello legislativo, in particolare all'art. 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (reg. Ue 2016/679, anche noto come Gdpr).
L'oblio è definito come il diritto della persona relativo, da un lato, a dimenticare eventi passati e, dall'altro lato, ad essere dimenticata, cioè a consentire che quegli eventi passati non siano più diffusi e reperibili dal pubblico.
Il diritto all'oblio trova un suo limite nel diritto di cronaca. In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite n. 19681/2019), l'oblio può essere negato in presenza di alcuni specifiche situazioni, ovverosia:
a) se l'evento contribuisce a un dibattito di interesse pubblico o, comunque, sussiste un interesse attuale e concreto alla sua diffusione oppure
b) se l'evento riguarda un personaggio pubblico, cioè noto per la rilevanza della sua attuale posizione all'interno della società.
È tuttavia anche necessario che la notizia sia vera e limitata alla descrizione dei fatti rilevanti, senza eccedere aggiungendo circostanze non pertinenti rispetto alla necessità di informare il pubblico.
Quando non esiste più un interesse attuale alla diffusione della notizia, si può chiedere che essa sia resa non più reperibile al pubblico.
In concreto, ciò si realizza, da una parte, con la cosiddetta deindicizzazione, cioè la notizia diviene non più reperibile tramite i motori di ricerca utilizzati per cercare dati su internet. Dall'altra parte, il diritto all'oblio comporta anche il divieto di ripubblicare le notizie che devono essere dimenticate.
In altri termini, si opera su un doppio fronte, da un lato rendendo non più visibile la notizia, dall'altro impedendo che essa sia nuovamente diffusa.
Gli strumenti per realizzare l'oblio sono indicati dal Gdpr sopra citato. In particolare, l'art. 17 Gdpr prevede il diritto alla cancellazione del dato non più rilevante: si tratta del sistema più efficace per ottenere il diritto all'oblio e si concretizza nella richiesta di eliminare l'informazione, rivolta al soggetto che la sta diffondendo.
Altre forme di tutela sono poi previste agli artt. 16 e 18 Gdpr. Nello specifico, l’art. 16 Gdpr consente di chiedere la rettifica o integrazione di dati inesatti o incompleti. L'art. 18 Gdpr consente di chiede la limitazione temporanea del trattamento della notizia, nel caso sorga controversia sulla legittimità della sua diffusione e finché non sono esaurite le specifiche procedure per le verifiche prescritte in merito dalla legge: la limitazione temporanea, finché è operante, consente una diffusione del dato solo con il consenso dell’interessato.
In conclusione, cara lettrice, il suo desiderio di impedire che continuino a essere diffusi i suoi dati relativi a quel fatto di cronaca è pienamente legittimo e può essere tutelato con le modalità che si sono sopra illustrate.