Voce al diritto | 13 dicembre 2025, 07:45

Comprare merce sospetta può costare caro

Comprare merce sospetta può costare caro

“Sono una grande appassionata di articoli di abbigliamento di marca, soprattutto vintage e pertanto difficili da reperire. Pochi giorni fa su internet ho trovato un annuncio di un prodotto che cercavo da anni, a un prezzo molto inferiore rispetto a quanto solitamente previsto. 

Visto che l’offerta mi sembra troppo bella per essere vera, mi volevo informare sui rischi legali in cui posso incorrere nel comprare qualcosa di sospetto.”

Gentile lettrice,

nell’ambito del commercio di prodotti contraffatti con marchi falsi i rischi ricadono senza dubbio sul venditore, ma anche l’eventuale acquirente non è esonerato da possibili sanzioni, come da lei correttamente intuito e anticipato.

È necessario, seppur brevemente, esaminare di quali condotte potrebbe essere accusato il commerciante. Nello specifico, le fattispecie riconducibili a quanto da lei narrato sono quelle previste dagli articoli 473 e 474 del Codice penale, a seconda del comportamento concretamente tenuto dal negoziante.

Infatti, le disposizioni ora cennate puniscono chiunque agisca per falsificare un marchio o venda merce contraffatta dopo averla introdotta nel territorio dello Stato al fine di trarne profitto.

Oltre a queste condotte, proprie del venditore, l’ordinamento prevede, come anticipato, molteplici norme al fine di punire chi acquista beni non originali, al fine di contrastare il più possibile la cosiddetta “economia illegale”.

Innanzitutto si può configurare un illecito amministrativo: è infatti prevista, ai sensi della legge 99/2009, una sanzione pecuniaria di importo compreso fra 100 e 7 mila euro.

L’articolo 17, infatti, riforma l’articolo 1, comma 7, del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, e punisce, con la predetta somma, l’acquirente finale che compra, a qualsiasi titolo, cose che, per la loro qualità o condizione di chi le vende o per il prezzo, inducono il sospetto che vi sia stata una violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale.

Per quanto riguarda invece l’ambito penale, gli articoli rilevanti del Codice per la sua situazione sono il 712 c.p., rubricato “Acquisto di cose di sospetta provenienza” e altresì, eventualmente, il 648 c.p., il quale disciplina il reato di ricettazione.

Iniziando dalla prima disposizione cennata, si prevede, al primo comma, che “Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10”.

In relazione a tale reato, quindi, non è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene acquistato, essendo sufficiente in questi casi la colpa dell’acquirente finale. Si ricorda che per “colpa” si deve intendere la negligenza del compratore quando, per le circostanze oggettive della vendita o per le caratteristiche del bene, possa nascere il sospetto che il prodotto provenga da mercato illegale o quando, comunque, non si sia verificata la legittima provenienza del bene.

Infine, occorre analizzare la disciplina dell’articolo 648 c.p. È necessario ricordare che tale disposizione punisce chi per procurare a sé o ad altri un profitto, compra merce contraffatta (o più in generale proveniente da un qualsiasi reato) con la consapevolezza che il bene acquistato sia frutto di un reato.

Come si può vedere, l’elemento distintivo del reato è la finalità del profitto. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 12870/2016, ha evidenziato che la ricettazione non si configura se il bene è stato acquistato per uso personale e non per ricavarne un profitto. La ratio della pronuncia si basa sulla differenza di condotta tra chi si limita ad acquistare un bene contraffatto per scopi puramente personali e chi, invece, si inserisca intenzionalmente nella catena di produzione, distribuzione e diffusione del prodotto falsificato.

Fatte queste premesse, l’acquirente di prodotti contraffatti o potenzialmente tali non è esonerato da possibili sanzioni nei suoi confronti, seppur di minor gravità rispetto a quelle in cui può incorrere il venditore.

Per evitare spiacevoli conseguenze, dunque, risulta sempre meglio evitare l’acquisto di prodotti che ingenerano sospetti riguardo la loro legittima provenienza. I rischi, infatti, possono essere molteplici, anche per quanto riguarda l’eventualità di incappare in una possibile truffa, argomento qui non trattato, ma sicuramente di notevole rilevanza soprattutto in ambito di commercio online.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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