Sono nuovamente entrate in vigore da ieri, domenica 15 settembre, e resteranno valide fino al 15 aprile 2025 le misure straordinarie antismog, già concordate a livello di bacino padano dalle Regioni con il Ministero dell’Ambiente, varate gli anni passati e adottate dai Comuni interessati. Le misure si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico e interessano i Comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Alle limitazioni strutturali valide tutto l’anno, si aggiungono, per i Comuni sopra i 10.000 abitanti, il divieto di circolazione, dalle 8,30 alle 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente e quelli per il trasporto merci con omologazione uguale a Euro 3 e 4 e tutto il giorno, tutti i giorni, dei ciclomotori e motocicli con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. In tutti i Comuni interessati dalle disposizioni regionali, sono previste altre misure, non legate alla circolazione veicolare, quali l’obbligo di utilizzare pellets certificato, il divieto di abbruciamento di materiale vegetale (ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
Permane il sistema di allerta sulla qualità dell’aria definito “semaforo antismog”, consultabile alla pagina: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/, sulla base del quale possono scattare le misure emergenziali che entreranno in vigore il giorno successivo a quello di controllo, fissato il lunedì, mercoledì e venerdì, rimanendo attive fino al controllo seguente.
Il livello arancio, in caso di previsione per la media giornaliera del superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo per tre giorni consecutivi per le polveri sottili, farà scattare ulteriori blocchi alla circolazione. A ciò si aggiungeranno il divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle, il divieto assoluto di combustioni all’aperto; il limite a 18°C per le temperature negli edifici, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, il divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto.
Il livello rosso si attiverà nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento di PM10 del valore di 75 microgrammi per metro cubo per tre giorni consecutivi e determinerà ulteriori blocchi alla circolazione per i veicoli commerciali. Si rimanda comunque alle ordinanze pubblicate sui siti Internet dei vari Comuni, dove di norma, per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, sono riportati anche gli elenchi delle strade esentate dai blocchi. Per i Comuni che non hanno emanato alcuna ordinanza, resta valido il potere sostitutivo attuato con decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 65 del 29/12/2021.
Per quanto riguarda il divieto di abbruciamento materiali vegetali, si ricorda che la normativa statale, lo dispone nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, mentre le disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria, accertata la situazione di superamento dei limiti di polveri sottili per le zone IT0118 (“Agglomerato di Torino”), IT0119 (“Pianura”) e IT0120 (“Collina”), hanno previsto, nelle suddette zone, l’estensione temporale del divieto di abbruciamento, con anticipo al 15 settembre e prolungamento fino al 15 aprile e soprattutto l’impossibilità di applicare deroghe, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria.