Voce al diritto | 20 luglio 2024, 07:45

Lesioni in piscina: quando ne risponde lo stabilimento?

Lesioni in piscina: quando ne risponde lo stabilimento?

“Buongiorno Avvocato, 
mio figlio di quindici anni è andato in un parco giochi acquatico con dei suoi amici.
Mentre scendeva su uno scivolo che mi dicono essere ripido e con diverse curve, si è rotto un braccio: gli amici che erano con lui mi dicono anche che non c'era nessuno che controllava quello scivolo. Posso chiedere i danni a qualcuno?”

Gentile lettore,
per rispondere compiutamente alla sua domanda, occorrerebbe ricostruire la dinamica dei fatti per comprendere esattamente come si sia infortunato suo figlio.
Tuttavia, il fatto che lo scivolo non fosse controllato da personale della struttura è un significativo indice di una possibile responsabilità del titolare della struttura, anche in sede penale.
Il titolare di una piscina riveste, infatti, una posizione di garanzia rispetto ai rischi che conseguono ai servizi messi a disposizione della clientela (Cass. n. 10717/2012, n. 45698/2008).
Il concetto di posizione di garanzia è uno dei cardini della causalità omissiva. Quest'ultima trova la sua definizione nell'art. 40 co. 2 codice penale, secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".
Gli elementi costitutivi di un'omissione, rilevante ai sensi della legge penale, possono essere schematizzati in:
a) una preesistente situazione di pericolo, da cui proviene il rischio che si verifichi un evento che la legge vuole evitare;
b) la sussistenza di una posizione di garanzia, cioè un obbligo giuridico di agire, gravante su un soggetto determinato, al fine di evitare che si verifichi il sopra citato evento non voluto dalla legge;
c) una condotta omissiva, cioè il comportamento del sopra menzionato soggetto, che non compie l'azione dovuta in forza della posizione di garanzia su di lui gravante;
d) il verificarsi di quell'evento che doveva essere evitato tramite l'obbligo derivante dalla posizione di garanzia;
e) il nesso di causa tra omissione ed evento, che può essere sintetizzato nel fatto che l'evento non sarebbe accaduto, se il soggetto titolare della posizione di garanzia avesse adempiuto all'obbligo di agire derivante dalla propria posizione.
Secondo una giurisprudenza consolidata, la posizione di garanzia deve, da un lato, avere la propria fonte in una legge, che preveda l'obbligo, in capo ad alcuni soggetti determinati e non in capo a chiunque, di attivarsi in presenza di una situazione pericolosa. Dall'altro lato, la posizione di garanzia sussiste solo se i soggetti obbligati dalla legge sono anche titolari di poteri effettivi, attraverso cui possono evitare l'evento.
Ad esempio, secondo la tesi sopra esposta, una legge che preveda un mero obbligo di sorveglianza in capo ad alcuni soggetti specifici, non accompagnato tuttavia da poteri effettivi di intervento sulla situazione pericolosa, non è sufficiente a costituire una posizione di garanzia.
Nel caso di stabilimenti balneari, piscine a uso pubblico e anche parchi acquatici, vi è in particolare un obbligo giuridico specifico, per il titolare, di predisporre un servizio di salvataggio, con la presenza di bagnini che devono intervenire se si verifica una situazione di pericolo per gli utenti.      
Quest'obbligo giuridico è stato valorizzato dalla giurisprudenza anche di recente (Cass. n. 26553/2024), per sostenere l'esistenza, in capo al titolare di uno stabilimento balneare, di un obbligo di predisporre un apparato di vigilanza su quelle strutture che possono essere fonte di pericolo e, tra esse, vi rientrano certamente anche gli scivoli.
In particolare, nella sentenza da ultimo citata, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità penale del titolare dello stabilimento, per non avere dedicato parte del proprio personale dipendente allo specifico compito di vigilare su una struttura gonfiabile, da cui gli utenti si tuffavano. In quel caso, dalla mancata vigilanza derivò, purtroppo, un tragico evento, con la morte di una delle persone che si erano tuffate.
Il consiglio che, come sempre, mi sento di dare in queste situazioni è quello di rivolgersi a un legale di sua fiducia, allo scopo di approfondire la dinamica del sinistro e definire, di conseguenza, se si profilano responsabilità di terzi.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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