“Egregio avvocato,
ho messo tutti i miei risparmi in una polizza vita, ma pochi giorni fa ho ricevuto una brutta sorpresa: un pignoramento sugli importi della predetta polizza.
Il mio broker mi assicura che non ci sono problemi e che quelle somme non sono pignorabili, ma ho anche sentito chi mi ha fatto il pignoramento, che mi dice l'esatto opposto.
Sono confuso, può darmi qualche delucidazione?“
Caro lettore,
le assicurazioni sulla vita, anche note comunemente come polizze vita, hanno una disciplina speciale di favore stabilita dalla legge.
In merito, afferma infatti l'art. 1923 co. 1 cc che "le somme dovute dall'assicurato al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare".
Prosegue il successivo comma 2 dichiarando che "sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione di donazioni".
Quindi la regola generale è che non è possibile pignorare il credito derivante da un'assicurazione sulla vita.
Per pignorare i premi è invece necessario, secondo il sopra citato comma 2, che sia stata attivata preventivamente un'azione revocatoria, cioè un autonomo giudizio per rendere inefficace la costituzione della polizza nei confronti di un creditore che dimostra essere stato leso dall'atto, oppure che si possano applicare le norme relative alle successioni su collazione, imputazione e riduzione di donazione. Questi ultimi sono tutti istituti successori che, in caso di disaccordo tra le parti, hanno bisogno anche loro di autonomo giudizio per essere accertate.
Considerato che, dal tenore della sua domanda, non mi pare che sia stata esperita contro di lei una preventiva azione revocatoria o di natura successoria, la mia risposta dovrebbe essere molto semplice e per lei rassicurante. La polizza non è pignorabile, alla luce del sopra citato art. 1923 co 1 cc.
Vi è tuttavia un'ulteriore questione, che in realtà complica il quadro sino a qui descritto.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in una sentenza pronunciata pochi anni addietro, ha infatti affermato che, se manca la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza della polizza, viene meno la natura assicurativa del prodotto, che dunque non può più essere qualificato come assicurazione sulla vita, ma diviene un vero e proprio investimento finanziario (Cass. 10333/2018).
Si tratta di una questione molto rilevante perché, nel momento in cui si nega a una “polizza” la natura di assicurazione sulla vita e la si riqualifica come strumento finanziario, essa diviene pignorabile. L'esclusione dal pignoramento prevista all’art. 1923 cc, infatti, opera solo per le assicurazioni sulla vita.
Una successiva sentenza della Suprema Corte, la n. 6319/2019, ha richiamato come, ai sensi dell’art. 2 del codice delle assicurazioni (d.lgs 209/2005), tra i vari rami di assicurazioni sulla vita, vi sia anche il ramo III, in cui “le prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento".
Quindi è la stessa legge a prevedere che l'assicurazione sulla vita, nel ramo III, possa avere anche una componente finanziaria e non solo previdenziale.
La Corte di Cassazione n. 6319/2019 afferma su tali basi che, nelle polizze caratterizzate dalla predetta componente causale mista, in parte finanziaria e in parte assicurativa, prevale la natura assicurativa al prevalere del cosiddetto “rischio demografico” per l’assicuratore, cioè il rischio a suo carico legato all'importo del premio rispetto all'età dell'assicurato.
Viceversa, una totale assenza del sopra esposto rischio demografico dovrebbe portare, verosimilmente, a negare la natura di assicurazione sulla vita, in quanto il credito derivante della polizza non sarebbe più collegato alla durata della vita dell’assicurato, ma al mero andamento degli indici finanziari. Negando la natura di assicurazione sulla vita diviene possibile, per naturale conseguenza, escludere l’applicazione dell’art. 1923 cc e affermare quindi la pignorabilità della polizza.
In tal senso vi sono alcune pronunce di merito: ad esempio, la Corte di Appello di Milano, Sezione III, 14.09.2022, nel caso alla sua attenzione, ha ritenuto comunque sussistente un rischio demografico in capo all'assicurazione, riformando così una precedente sentenza di primo grado, che aveva invece ritenuto pignorabile la polizza, negandone la natura assicurativa. In un'altra vicenda il Tribunale di Palermo, Sezione VI, con sentenza del 15.12.2021 ha ritenuto invece che non vi fosse alcuna componente assicurativa ed ha quindi espressamente dichiarato pignorabile la polizza vita oggetto del suo giudizio.
Dunque, per togliersi ogni dubbio, caro lettore, il consiglio che le posso dare è di verificare attentamente le condizioni della sua polizza, per appurare se essa abbia natura previdenziale e non puramente finanziaria, possibilmente con l’ausilio di un legale di sua fiducia, data la natura molto tecnica della questione.