“Buongiorno Avvocato,
le scrivo perché da qualche anno sono la badante di un signore anziano che, avendo qualche problema di salute e comunque andando avanti con l’età, ha necessità di sempre maggior assistenza. Mi ha proposto di cedermi la propria abitazione in cambio della mia assistenza materiale e morale, senza dunque pagare alcunché. I figli possono opporsi a tale contratto?”
Cara lettrice,
i rapporti tra chi svolge la sua professione e i parenti degli assistiti sono spesso oggetto di controversie.
Ritengo, dunque, quanto mai raccomandabile in questi casi cercare di comprendere anticipatamente se vi possano essere delle insidie e come occorre eventualmente cautelarsi.
Nella maggior parte dei casi il contratto di mantenimento, così si definisce tecnicamente l’accordo che le viene proposto, viene stipulato tra familiari ma può essere concluso anche con persone estranee.
Caratteristica essenziale di questo contratto è l’aleatorietà legata non solo alla durata della vita del beneficiario della prestazione di mantenimento ma anche alle sue necessità che possono cambiare nel corso del tempo, ad esempio a causa dell’invecchiamento o del peggioramento del suo stato di salute.
Per valutare la validità del contratto che andrete a stipulare è necessario poi fare riferimento alla proporzione tra le prestazioni e quindi se il valore della casa del signore che assiste non sia eccessivamente superiore al valore che può assumere la sua assistenza materiale e morale.
Infatti, in un caso simile al suo, la Corte di Cassazione si è pronunciata affermando la validità del contratto con il quale un anziano aveva ceduto la nuda proprietà della sua abitazione in cambio di cure. Le motivazioni della Corte, da valutare quindi anche nel suo caso, sono state rinvenute nella sussistenza della proporzione tra le prestazioni, considerando inoltre che non fosse presumibile, nel breve tempo, il decesso dell’assistito ma, anzi, che fosse necessaria un’assistenza più gravosa in considerazione dell’avanzamento dell’età e dell’aggravio delle condizioni di salute (Cass. 28329/2023).
Il contratto che quindi potrete stipulare è stato considerato dalla Cassazione come contratto atipico di vitalizio alimentare, validamente efficace anche nei confronti di eventuali futuri eredi.
Pertanto, cara lettrice, la rassicuro sulla possibilità di poter sottoscrivere tale tipo di accordo con il signore che assiste ma non sulla possibilità che gli eredi possano comunque invocare l’illegittimità del contratto in mancanza dei presupposti cennati.
A differenza, infatti, di quanto accade nell’ipotesi di immobili oggetto di donazione, che possono essere soggetti all’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nella quota di legittima, il bene oggetto di contratto di mantenimento non rientrerà nell’asse ereditario.