Voce al diritto | 11 novembre 2023, 07:45

Intervento estetico non riuscito e danno da perdita di chance

Intervento estetico non riuscito e danno da perdita di chance

“Gentile Avvocato,

sono un ragazzo all’inizio della carriera lavorativa da modello. Mi sono da poco sottoposto ad una rinoplastica ma purtroppo il risultato è pessimo, in quanto il mio naso è stato irreversibilmente rovinato. Vorrei quindi chiedere i danni,perché sono convinto che questo intervento non riuscito produrrà la perdita di numerose occasioni lavorative. Vorrei sapere cosa ne pensa.”

 

Caro lettore,

quello che lei mi riferisce esserle successo comporta il cosiddetto danno da perdita di chance. Tale istituto di natura giurisprudenziale corrisponde al pregiudizio derivante dal venir meno della possibilità di ottenere un risultato o un bene, da intendersi come concreta ed attuale opportunità di conseguire un vantaggio economico.

In altre parole, il danno da perdita di possibilità si configura quando viene vanificato l’effettivo perseguimento del guadagno sperato, a causa della lesione dell’aspettativa futura rispetto, però, a una concreta possibilità già in essere. Facendo quindi riferimento al suo caso, da quel che ho potuto comprendere, potrebbe configurarsi un danno da perdita di chance proprio perché lei svolgeva già l’attività professionale di modello ed auspicava di incrementarla, immagino, anche attraverso l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto. Tuttavia, l’intervento ha determinato l’effetto contrario causandole la perdita della possibilità di affermarsi in tale ambito lavorativo. Questo potrebbe appunto essere qualificato come danno da perdita di chance.

Doveroso da parte mia sottolineare, però, che per chiedere il risarcimento del danno da perdita di possibilità è necessario provare, attraverso l’applicazione della teoria del “più probabile che non”, il nesso di causa tra l’evento lesivo e la perdita dell’opportunità.

Le segnalo, inoltre, una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 25910/2023, che, in una vicenda purtroppo simile alla sua, ha riconosciuto l’esistenza del danno da perdita di chance, riportando in motivazione che,seppur non vi fosse la certezza di una sicura affermazione nell’ambito lavorativo prescelto, l’evento subito ha fatto sì che tale possibilità fosse del tutto preclusa.

Questo precedente giurisprudenziale potrebbe esserle pertanto sicuramente favorevole in un eventuale procedimento per il risarcimento dei danni.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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