Voce al diritto | 22 luglio 2023, 07:45

Domicilio digitale per tutti: opportunità o rischio?

Domicilio digitale per tutti: opportunità o rischio?

“Egregio Avvocato,

ho sentito dire che è stato istituito un registro elettronico per tutti i cittadini, dove posso indicare un indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.

Può darmi qualche informazione in merito?”

 

Caro lettore,

a partire dallo scorso 6 giugno esiste la possibilità, per ogni cittadino maggiorenne che possiede un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), di iscrivere il predetto indirizzo presso l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (cosiddetto INAD).

L'iscrizione è facoltativa ed è possibile solo per coloro che posseggono una PEC. Quest'ultima, per chi non lo sapesse, è una particolare e-mail, rilasciata da alcuni gestori abilitati per legge: le comunicazioni tramite PEC hanno lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e la e-mail PEC viene definita domicilio digitale, cioè un recapito virtuale per le comunicazioni, un po' come la buca delle lettere è un recapito fisico per la posta cartacea.

Già da diversi anni era possibile per chiunque munirsi di PEC, con alcuni soggetti che erano a ciò obbligati (fondamentalmente imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni).

Tuttavia, prima dell'istituzione dell'INAD nello scorso giugno, non esisteva un registro pubblico deputato a raccogliere gli indirizzi PEC di coloro che, benché non obbligati per legge, si erano comunque dotati di indirizzo.

In precedenza, infatti, esistevano registri pubblici da cui ricavare gli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio IPA), delle società (il Registro Imprese, ma anche l'elenco INI-PEC) e dei professionisti (il già citato INI-PEC), ma non un elenco pubblico per i privati non obbligati a possedere il domicilio digitale. Per tali privati la PEC poteva avere alcuni vantaggi, ad esempio per rivolgere richieste alla Pubblica Amministrazione, ma non vi era né un obbligo di utilizzarla per gli altri soggetti che volessero inviare posta al possessore, né vi era modo per i terzi di conoscere quale fosse l'indirizzo PEC del privato che se ne era dotato.

Ora, grazie ad INAD, chiunque può conoscere l'indirizzo PEC del privato che vi si iscrive e il privato riceve per legge tutta una serie di comunicazioni solo tramite la predetta PEC registrata. Il registro è entrato in funzione a partire dal 6 luglio scorso, dopo che il primo mese era stato dedicato solo alle iscrizioni dei privati interessati.

In particolare, dal 6 luglio scorso, chi si è iscritto in INAD riceve per legge solo sulla PEC registrata le comunicazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione, quali ad esempio rimborsi fiscali, accertamenti, sanzioni amministrative. Anche le notifiche giudiziarie, incluse quelle dei processi civili tra privati, devono obbligatoriamente essere inviate alla PEC iscritta in INAD.

L'iscrizione della propria PEC nel registro INAD è possibile in qualunque momento, accedendo al portale domiciliodigitale.gov.it e registrandosi tramite il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Si tratta quindi di uno strumento di semplificazione dell'attività amministrativa, che comporta risparmi di spesa anche per il cittadino (ad esempio, la Pubblica Amministrazione non può addebitare spese al privato per notifiche di atti che devono essere comunicati alla PEC registrata su INAD).

Il principale inconveniente, tuttavia, è che chi ha registrato la PEC in INAD deve ricordarsi di controllare costantemente la propria casella. L'atto si considera infatti conosciuto nel momento in cui arriva nella casella di PEC del destinatario e il mittente ha conferma immediata della ricezione, perché il sistema informatico rilascia l'attestazione di conferma in tempo reale. Ciò significa che, ad esempio, un verbale di contestazione di una violazione del codice della strada inviato da una Pubblica Amministrazione o un atto di citazione notificato da un avvocato si considerano per legge ricevuti dal momento della consegna nella casella di PEC del destinatario e non è possibile difendersi dicendo che non si controllava la casella.

Si rischia quindi una situazione simile a quella verificatasi quando, alcuni anni addietro, divennero possibili le notifiche di atti giudiziari a mezzo pec alle società. Le pec di tutte le società risultavano dall'indice risultante dal Registro Imprese, ma alcuni piccoli imprenditori non avevano l'abitudine di controllare la propria: il risultato fu, in più di un caso, di processi legittimamente svolti in assenza della parte disattenta, che veniva a conoscenza di essere stata condannata solo quando si ritrovava il pignoramento dell'ufficiale giudiziario e non era più possibile alcuna difesa, perché gli atti erano stati notificati in modo corretto presso la PEC.

La registrazione della PEC in INAD è quindi certamente un’innovazione e uno strumento utile, ma si devono anche adottare le necessarie accortezze per evitare spiacevoli inconvenienti.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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