Doveva rispondere di favoreggiamento davanti al Tribunale di Cuneo, rinviato a giudizio perché avrebbe consentito all’amico (R. R.), indagato per furto, di eludere le investigazioni a suo carico. Questa l’accusa sostenuta dalla Procura nei confronti di D. M., 28enne residente a Cuneo.
Nel corso delle indagini a carico di R. R. i militari intercettarono alcuni messaggi su Telegram tra lui e D.M. in cui si parlava di un acquisto di droga. “La chat risaliva al 7 settembre 2021 – riferì un carabiniere che aveva svolto l’attività investigativa -. Il messaggiò che attirò la nostra attenzione diceva ‘ti do 17 G per 150 euro e quello che mi hai chiesto’. Il numero era quello di D.M. che, dopo essere stato chiamato in caserma come persona informata sui fatti, inizialmente ci disse che quel numero era suo, ma che non lo usava più e mostrò un altro numero di telefono. Poi disse che quei messaggi non li aveva mandati lui, ma dei suoi amici e quando abbiamo provato ad andare a più a fondo si rifiutò di dare altre risposte”.
A favore dell’uomo vale però quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1176 del 2021, dove veniva definito che non è punibile per il reato di 'favoreggiamento' l’acquirente di droga (che sia per uso personale) che, ascoltato come persona informata sui fatti dalla polizia giudiziaria, si rifiuti di fornire informazioni su chi gliel’ha venduta. Questo nel presupposto che le stesse informazioni potrebbero recare un danno anche a lui, ad esempio la segnalazione al Prefetto come “consumatore”.
Per questo motivo, il pubblico ministero ha chiesto per D.M. l’assoluzione, in forza del principio di diritto processuale penale secondo cui nessuno è tenuto all’autoincriminazione. L'uomo è stato quindi assolto perché il fatto non sussiste.
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