Voce al diritto | 13 giugno 2026, 07:45

Giocare in uno spazio pubblico non esonera dalle responsabilità

Giocare in uno spazio pubblico non esonera dalle responsabilità

“Pochi giorni fa, mentre stavo leggendo in tranquillità un libro al parco, sono stata improvvisamente colpita al volto da una pallina. I responsabili si sono subito scusati, ma volevo sapere se potevo procedere legalmente nei loro confronti per ottenere un risarcimento, avendo ancora, a distanza di giorni, dei problemi alla vista.”

Gentile lettrice,

innanzitutto mi dispiaccio per la sfortunata circostanza in cui si è trovata.

Purtroppo episodi come quello da lei cennato sono più frequenti di quanto si possa immaginare e, per questa ragione, la giurisprudenza è già intervenuta più volte sul tema, da ultimo con la sentenza n. 16299/2026 della Corte di Cassazione.

Tale pronuncia, relativa a un caso simile al suo, ha reso definitiva la condanna nei confronti di un padre e di una figlia, ritenuti responsabili del reato di lesioni dopo aver colpito, accidentalmente, un bagnante con una pallina da tennis durante una partita a racchettoni sulla spiaggia.

Il soggetto aveva subito conseguenze molto gravi a causa del colpo ricevuto, nello specifico il distacco della retina e un indebolimento permanente della capacità visiva dell’occhio sinistro.

A seguito dell’accaduto, quindi, si originava un procedimento penale, terminato con la conferma della condanna dei due imputati, già dichiarati colpevoli nei gradi precedenti (in questo senso, infatti, si erano già espressi il Giudice di Pace e il Tribunale di Lecce).

Entrambi i Giudici di merito, infatti, avevano accertato la responsabilità del padre e della figlia, condannandoli al pagamento di una multa di € 516 ciascuno, oltre a una provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000 in favore della persona offesa.

Gli imputati avevano dunque presentato ricorso presso la Suprema Corte, affermando che non vi fosse alcuna prova medico-legale tra il colpo ricevuto e i danni patiti dalla vittima, contestando l’entità del danno e sottolineando il ritardo con cui questa si era recata in ospedale.

Come anticipato, tuttavia, anche in questo caso il padre e la figlia venivano condannati a risarcire la parte lesa con un importo di € 10.000, oltre a prevedere, per ciascuno, una multa di € 516 e una sanzione di € 3.000 alla Cassa per le ammende e le spese processuali.

La Cassazione argomentava la propria pronuncia sostenendo che nelle attività sportive e ricettive trova applicazione il principio del cosiddettorischio consentito (o accettato)”. I partecipanti, infatti, accettano implicitamente la possibilità di subire contatti o incidenti “tipici”, che rientrano cioè nelle normali dinamiche di quella attività o di quello sport.

Quanto appena detto, però, non costituisce un’esenzione da responsabilità: il rischio accettato non include comportamenti sproporzionati, imprudenti, negligenti o comunque incompatibili con il contesto all’interno del quale l’attività, sia essa sportiva o ludica, si svolge.

In modo particolare, inoltre, in quanto attinente anche al suo quesito, il principio di cui sopra non può essere invocato nei confronti di quei soggetti che non sono coinvolti in prima personae dunque sono terzi estranei e non partecipanti all’attività, in quanto non hanno volontariamente accettato il rischio.

Chi prende parte, per esempio, a sport che prevedono l’utilizzo di palline o altri oggetti potenzialmente pericolosi in luoghi pubblici e non riservati o predisposti esclusivamente a tal fine, deve pertanto adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di ledere l’incolumità altrui, dato il possibile rischio di causare lesioni anche di un’evidente gravità, come nel caso trattato dalla Suprema Corte.

Concludendo, quindi, se i suoi problemi alla vista sono stati accertati e dispone pertanto di referti medici svolti in prossimità dell’evento, può denunciare l’accaduto per ottenere un possibile risarcimento del danno.

Il mio consiglio è dunque quello di rivolgersi al suo legale di fiducia che la saprà tutelare al meglio.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
Per qualsiasi domanda o approfondimento, inviate le vostre lettere a info@lavocediasti.it
Instagram

Leggi tutte le notizie di VOCE AL DIRITTO ›
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium