Voce al diritto - 07 febbraio 2026, 07:45

Cure inadeguate e decesso: quando l'errore del medico rileva per la legge

Cure inadeguate e decesso: quando l'errore del medico rileva per la legge

“Le scrivo per una situazione purtroppo molto spiacevole. Mio padre poche settimane fa è stato soccorso in ambulanza per un forte dolore al petto e respiro affannato. Nonostante l’evidente gravità dei sintomi, il medico intervenuto non ha fatto altro che richiederne il trasporto in ospedale dopo avergli somministrato alcuni farmaci per lo stomaco, affermando non fosse nulla di serio.

Poche ore dopo, mio padre ha avuto un arresto cardiaco ed è deceduto.

Che cosa posso fare nei confronti di questo medico che ha curato in modo chiaramente non adeguato mio papà, causandone il decesso?”

Gentile lettore,

sono innanzitutto davvero addolorato per la vicenda che ha coinvolto suo padre e le porgo le mie condoglianze.

Quanto da lei cennato riguarda il tema della responsabilità del professionista sanitario e le conseguenze in caso di sua omessa o errata diagnosi.

In base a quanto raccontato, è necessario comprendere se un tempestivo e urgente trasporto in ospedale di suo papà, con il conseguente costante monitoraggio ed eventuale intervento chirurgico, avrebbe potuto scongiurarne il decesso, con probabilità prossima alla certezza.

Il giudice, infatti, in queste situazioni deve valutare se, ipotizzando l’azione doverosa omessa ed escludendo decorsi causali alternativi, l’evento fatale si sarebbe potuto evitare con un alto grado di probabilità. Il criterio con il quale viene verificato il nesso causale è dunque quello dell’alta probabilità logica, criterio che si basa su generalizzazioni scientifiche, ma anche sulla disamina delle specifiche circostanze del caso concreto.

Quanto ora affermato è da ultimo sostenuto nella sentenza n. 1788/2026 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione.

Dal suo racconto, mi sembra di comprendere che il medico ha da subito escluso una patologia cardiaca e non ha dunque svolto alcun esame correlato, quale per esempio un elettrocardiogramma, e ha inoltre somministrato farmaci evidentemente inadeguati allo stato di salute di suo papà.

In situazioni come quella da lei descritta sono fondamentali e di indubbia rilevanza medico-legale le cosiddette “linee guida”, le quali descrivono più o meno analiticamente le condotte che i sanitari devono tenere in base allo specifico caso.

La pronuncia citata, inoltre, si fonda su precedenti e principi giurisprudenziali, in tema di responsabilità medica e nesso di causalità nel reato colposo omissivo, ormai consolidati.

A partire dalla sentenza n. 30328/2002 (Franzese) della Corte di Cassazione, è stata prevista la necessarietà di accertare il nesso causale con il citato “giudizio di alta probabilità logica”, basato, come anticipato, su indicazioni generiche e generali da contemperare con le circostanze specifiche effettivamente sussistenti nel caso concreto.

Questo principio è stato poi sviluppato negli anni successivi con la pronuncia n. 38343/2014 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha precisato che il giudizio deve combinare e bilanciare deduzioni logiche con analisi induttive del fatto storico.

Occorre poi ricordare anche le sentenze n. 16843/2021 e 30229/2021, nella quali viene ribadito che il giudizio controfattuale non può basarsi su mere percentuali statistiche, ma deve invece fondarsi su evidenze concrete e circostanze specifiche.

Fatte queste premesse, pertanto, il mio consiglio è quello di richiedere, a un suo consulente tecnico di fiducia, una perizia medico-legale, al fine di verificare se una condotta differente, e soprattutto più attenta, da parte del personale sanitario avrebbe potuto scongiurare, o quantomeno posticipare il più possibile, il triste evento.

Sulla base dei risultati della consulenza, potrà contattare un avvocato di sua fiducia al fine di tutelare i suoi diritti avanti alla competente Autorità Giudiziaria.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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