Voce al diritto - 27 aprile 2024, 07:45

Il TFR spetta anche all'ex coniuge divorziato?

Il TFR spetta anche all'ex coniuge divorziato?

“Egregio Avvocato,
sono stato lasciato da mia moglie e con la sentenza di divorzio, che risale a circa tre anni fa, il tribunale mi ha obbligato a versarle ogni mese un assegno di mantenimento. La motivazione è stata che, nei quasi trent'anni di matrimonio, solo io lavoravo mentre lei curava le questioni di casa e quindi devo darle questo contributo. Ho accettato questa decisione, ora però sono andato in pensione e mia moglie pretende da me che le versi pure una consistente parte del mio TFR, perché il suo avvocato dice che ne ha diritto. A me sembra una follia, anche perché già verso mensilmente un assegno e con la mia liquidazione avevo in mente altri progetti. Posso avere il suo parere in merito?”   

Gentile lettore,
la norma di riferimento, in materia di divorzio, è la legge n. 898 del 1° dicembre 1970. È una legge molto nota, in quanto su di essa si svolse anche uno storico referendum che, all'epoca (correva l’anno 1974), diede come risultato una netta vittoria di coloro che erano a favore del divorzio, sorprendendo così molti che ritenevano la società Italiana di quegli anni maggiormente ancorata a valori tradizionali.
Sotto il profilo economico, l'art. 5 della sopra citata L. 898/1970 prevede, a favore del coniuge più debole, un assegno di divorzio.
In particolare, il comma 6 del predetto art. 5 afferma che "il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati".
Per diversi anni la giurisprudenza ha affermato che l'assegno di divorzio aveva la funzione di consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere il medesimo tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio (Cass. S.U. 1322/1990). In tempi più recenti le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 18287/2018) hanno modificato il proprio orientamento, dichiarando che, per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, non si deve tenere conto solo del pregresso tenore di vita durante il matrimonio, ma anche di ulteriori criteri quali le rispettive condizioni economiche, il contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, la durata del matrimonio e l'età dell'avente diritto.
Dunque, caro lettore, sulla base delle norme e dei criteri sopra esposti il tribunale ha, nel suo caso, ritenuto che lei dovesse versare un assegno di mantenimento alla sua ex moglie, ai sensi dell'art. 5 comma 6 l. 878/1970.

L'obbligo di versare un assegno alla sua ex moglie diviene rilevante anche per quel che riguarda la questione, che lei mi sottopone, relativa al trattamento di fine rapporto ovvero il cosiddetto TFR.
Una norma non molto nota della Legge 878/1970, prevista dall'art. 12 bis di tale legge e introdotta nel lontano 1987, ma tuttora in vigore, afferma infatti che "il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza".
È quindi la stessa legge a prevedere espressamente che, se si è tenuti a versare un assegno di divorzio al proprio ex coniuge, si deve anche versare a quest'ultimo una quota di trattamento di fine rapporto, nel momento in cui si maturerà il diritto a percepirlo.
L'entità del versamento è stabilita dal successivo art. 12 bis comma 2 l. 878/1970, che afferma come la percentuale di TFR da versare "è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".
L'automaticità anzidetta, in forza della quale, dal diritto a ricevere l'assegno divorzile, deriva altresì il diritto ad avere una quota del TFR dell'ex coniuge, è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte di Cassazione in più pronunce (di recente, Cass. n. 24403/2022, n. 4499/2021).
La spiegazione di tale norma risiede nel fatto che il trattamento di fine rapporto è una forma di retribuzione differita, cioè una parte del salario che matura ogni mese ma che, invece di essere subito versata al lavoratore, viene accantonata e sarà corrisposta solo a fine contratto. Considerato, tuttavia, che una delle componenti principali per determinare l’assegno di divorzio è il reddito dell’ex coniuge economicamente più forte, il legislatore ha ritenuto che anche il TFR, data la sua natura retributiva, debba essere in parte versato all’altra parte economicamente più debole.
Quindi, caro lettore, devo purtroppo dirle che la sua ex moglie ha ragione e che lei dovrà versarle il 40% del suo TFR maturato negli anni in cui siete stati sposati.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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