Voce al diritto - 30 settembre 2023, 07:45

Quanto ti costa offendere sui social network?

Quanto ti costa offendere sui social network?

“Buongiorno Avvocato,

le scrivo perché sono stato indagato per il reato di diffamazione per un commento scritto in un post di Instagram e ora, per rimettere la querela, la mia controparte mi chiede una somma spropositata. Non riusciamo a trovare un accordo sulla quantificazione del danno e quindi rischio di dovermi sobbarcare anche tutti i costi del processo.

Mi può aiutare a risolvere questo problema? Quanto può valere in termini pratici il danno provocato dal mio comportamento?”

 

Caro lettore,

la questione che mi ha proposto riguarda la più ampia problematica delle conseguenze dell’utilizzo dei social media, ma venendo al quesito che mi ha sottoposto mi permetta una breve premessa sul reato di diffamazione.

L’art. 595 del codice penale disciplina appunto tale fattispecie, punendo la condotta di chiunque offenda in pubblico la reputazione di un’altra persona che non sia presente al momento della consumazione del reato. La condotta che tuttavia le è stata attribuita è da ricondurre sì al reato di diffamazione, ma con l’aggravante prevista per aver commesso il fatto con il mezzo della stampa essendo Instagram e in generale i mezzi di comunicazione del ventunesimo secolo equiparati alla stampa così intesa dal codice penale.

Oltre alle conseguenze penali a seguito dell’accertamento della condotta lesiva, la persona offesa dal reato ha altresì la possibilità di chiedere il risarcimento del danno subito a seguito della lesione patita alla propria reputazione (danno non patrimoniale).

La quantificazione del risarcimento è però questione che solleva da sempre difficoltà, in ragione dell'assenza di parametri condivisi.

Per risolvere questa problematica il Tribunale di Milano ha elaborato delle tabelle, in cui sono stati selezionati dei parametri per la quantificazione del danno non patrimoniale, in modo che ci fossero delle linee guida che potessero essere utilizzate da tutti.

Le Tabelle di Milano più note sono quelle che determinato il danno alla salute, ma non tutti sanno che ne sono state elaborate anche di specifiche per la diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa.

La quantificazione tramite le Tabelle di Milano in materia di danno da diffamazione a mezzo stampa ha di recente avuto anche l'avvallo della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 18217 del 26 giugno 2023.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che le Tabelle di Milano possono essere utilizzate non solo dai Giudici del predetto Foro, ma da qualsiasi Giudice italiano, in quanto costituiscono un valido parametro per quantificare il danno da diffamazione.

Nello specifico, le Tabelle di Milano in materia di danno non patrimoniale conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa prevedono diverse quantificazioni sulla base della minore o maggiore gravità dell’offesa e distinguendo quindi altresì il range dell’importo del danno risarcibile.

In presenza di una diffamazione di tenue gravità l’importo risarcibile varia dai 1.000,00 ai 10.000,00 euro, nel caso di modesta gravità potrebbe essere riconosciuto un danno dal valore compreso tra i 11.000,00 e i 20.000,00 euro, se la diffamazione è di media gravità la somma risarcibile può variare tra i 21.000,00 e i 30.000,00 euro, mentre in caso di offesa di elevata gravità il danno può essere quantificato tra i 31.000,00 e i 50.000,00. Infine, nell’ipotesi in cui fosse riconosciuta una condotta diffamatoria di eccezionale gravità il danno è liquidabile in importo superiore ai 50.000,00 euro. Inoltre, per comprendere l’entità della gravità della sua condotta dovrà far riferimento ai criteri individuati dalla giurisprudenza e dunque, a titolo esemplificativo, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione, l’intensità dell’elemento psicologico, la natura della condotta diffamatoria o la rettifica successiva.

Sulla base dei pochi fatti che mi ha esposto è difficile comprendere l’entità della gravità della sua condotta ma, ad ogni modo, quello che le consiglio di fare è di comprendere se il commento da lei scritto su Instagram, in base ai criteri specifici dettati dalle Tabelle milanesi, rientri in una diffamazione di tenue o grave entità e in conseguenza di formulare una proposta risarcitoria che rispetti i limiti indicati.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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