Voce al diritto - 16 settembre 2023, 07:45

Ciclista ubriaco: può essere accusato di guida in stato di ebbrezza?

Ciclista ubriaco: può essere accusato di guida in stato di ebbrezza?

“Buongiorno Avvocato, voglio sottoporle il mio caso.

Quest’estate stavo ritornando in bicicletta da casa di un amico, dove avevo bevuto un po'. Mi hanno fermato due carabinieri ordinandomi di scendere dalla bici e mi hanno sottoposto al test dell'alcool, al quale purtroppo sono risultato positivo. Mi è stato quindi consegnato un verbale per guida in stato di ebbrezza. Dico loro che stavo solo andando in bicicletta e che non stavo guidando, ma non hanno voluto sentire ragioni. Hanno fatto bene loro o ho subito un torto io? Se ho subito un torto cosa posso fare?”

Gentile lettore,

purtroppo, devo risponderle che la contestazione per guida in stato di ebbrezza appare nel suo caso corretta.

Infatti è pacifico e consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite, secondo cui “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione” (Cass. S. U. n. 12316/2002).

L'orientamento della Suprema Corte muove dunque dalla constatazione che condurre una bicicletta in stato di ebbrezza è pericoloso, sia per sé che per gli altri, e costituisce una minaccia alla sicura circolazione stradale.

Inoltre, la bicicletta è equiparata agli altri veicoli, ai fini del Codice della Strada. Recita infatti l'art. 50 comma 1 CdS che: “i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo”.

Con circolazione stradale, invece, si intende, ai sensi dell'art. 3 n. 9 CdS "il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada".

Infine, il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto e punito dall'art. 186 CdS, si applica, secondo giurisprudenza, a chiunque circoli alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza (Cass. n. 41457/2019 n. 5404/12, n. 10476/2010, n. 37631/2007).

Conseguentemente la bicicletta è da considerarsi veicolo e il suo conducente, se circola su strada in stato di ebbrezza, è punibile ai sensi dell'art. 186 CdS.

La sanzione è prevista dall'art. 186 comma 2 CdS e varia a seconda della gravità del fatto, con le ipotesi più lievi punite non penalmente, ma con sanzione amministrativa. In particolare, afferma il predetto comma 2 che "chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anno".

L'unica differenza nel caso di commissione del reato conducendo una bicicletta, rispetto alla conduzione di autoveicoli, è che, nel caso di biciclette, non si applica la sanzione accessoria della patente di guida, come affermato dalla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite n. 12316/2002.

Ciò in quanto la sospensione della patente ha una funzione cautelare, mirando a evitare che un conducente, giudicato pericoloso, torni a bordo dell'autoveicolo con cui ha commesso il reato. Se tuttavia la violazione è commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per cui non è richiesta la patente, il meccanismo cautelare anzidetto non risulta per sua natura applicabile.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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