Voce al diritto - 08 luglio 2023, 07:45

Consenso informato: quando il paziente deve essere risarcito

Consenso informato: quando il paziente deve essere risarcito

“Gentile Avvocato,

un mese fa mi hanno operato per un piccolo intervento, che i medici mi dicevano sarebbe stato senza conseguenze. Da quel giorno ho forti dolori all'addome.

Gli stessi medici mi dicono che l'operazione è riuscita perfettamente e i dolori che sento sono conseguenze dell'operazione non frequenti ma possibili, anche se prima dicevano che non ce ne sarebbero state. Praticamente mi dicono che sono stato sfortunato!

Eppure avevo chiesto molte rassicurazioni sull'assenza di strascichi, perché quell'intervento poteva essere evitato con altre cure e l'ho fatto solo perché me l’hanno proposto come sicuro.

Mi sento preso in giro e adesso voglio agire legalmente.”

 

Caro lettore,

la vicenda che pone alla mia attenzione attiene a una questione che emerge sovente in materia di responsabilità medica ovvero il consenso informato.

Con questa espressione si intende il processo che si instaura tra paziente e medico, in forza del quale il paziente deve essere appunto "informato" compiutamente su diagnosi, prognosi, benefici e rischi dei trattamenti sanitari a cui può essere sottoposto, alternative a tali trattamenti e conseguenze in caso di rifiuto di qualsiasi trattamento (art. 1 comma 3 Legge 219/2017).

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in più occasioni (Cass. n. 20984/2012, n.7248/2018, n. 3992/2019) che il consenso del paziente, oltreché informato, deve essere:

1) consapevole, con le informazioni che devono essere date in un linguaggio comprensibile al paziente, non ad esempio con espressioni mediche di difficile comprensione;

2) completo, cioè deve riguardare tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili;

3) globale, cioè deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso;

4) manifesto, cioè consistere in un consenso espresso dal paziente, non invece meramente presunto o tacito.

In applicazione dei summenzionati principi la Corte di Cassazione ha recentemente riconosciuto il diritto di un paziente a essere risarcito dall'ASL territoriale, a titolo di danno morale, in ragione di una sintomatologia dolorosa seguita a un intervento chirurgico (Cass. n. 16633/2023).

In particolare, la Corte afferma che la possibilità di manifestazioni dolorose successive all'intervento deve essere oggetto di consenso informato. Precisa, inoltre, la Corte che le informazioni in merito devono essere date al paziente anche se, secondo la letteratura medica, la comparsa di dolori dopo l’operazione ha frequenza bassa, ma non è eventualità assolutamente eccezionale o altamente improbabile.

Nel caso all'attenzione della Corte, la possibilità di dolori nonostante la riuscita dell'operazione "era da ritenersi eventualità non eccezionale né altamente improbabile, essendo piuttosto ad essa assegnata una percentuale di verificazione (5%)" (Cass. 16633/2023 cit.). Pertanto, era obbligo della struttura sanitaria dare al paziente anche tale informazione, come invece non era avvenuto, dal che l’obbligo per l’ASL di risarcire il danno.

In materia, sempre secondo la Corte, è poi irrilevante il dubbio sul se la manifestazione dolorosa sia una vera e propria complicanza medica, in quanto oggetto del consenso informato non sono solo le complicanze mediche in senso stretto, ma tutti gli eventi connessi alla prestazione sanitaria, inclusa la possibilità che il paziente provi dolore dopo l'operazione.

Pertanto, caro lettore, alla luce della giurisprudenza sopra citata, vi è per lei la possibilità di domandare un risarcimento del danno dimostrando, da un lato, che la possibilità di sintomatologia dolorosa non le era stata indicata dal personale medico prima dell’operazione e, dall’altro lato, che si trattava di un’eventualità che poteva verificarsi secondo la letteratura medica, anche se con scarsa frequenza, purché non in casi eccezionali o fortemente improbabili. Quest’ultima prova potrà in particolare essere data mediante una consulenza medico-legale.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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