Voce al diritto - 22 ottobre 2022, 07:45

Reato di fuga, ecco quando si configura

Reato di fuga, ecco quando si configura

“Buongiorno avvocato,

ho bisogno del suo aiuto. Qualche mese fa ho investito una persona che attraversava la strada, mi sono fermato, la persona è stata soccorsa, stava bene anche perché andavo a bassa velocità, mi sono anche scusato.

Dopo alcuni minuti, sembrava che tutto fosse risolto, c'erano altre persone ad assistere il passante investito e io me ne sono andato, anche perché avevo un appuntamento e non potevo tardare.

Oggi scopro che sono indagato per un reato previsto dall'art. 189 comma 6 codice della strada. Non capisco però come sia possibile!”

 

Gentile lettore,

da quello che mi scrive lei è stato indagato per il cosiddetto reato di fuga.

Si tratta di un reato previsto dall'art. 189 commi 1 e 6 del codice della strada. In particolare, il comma 1 prevede che "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona".

Il successivo comma 6 afferma che "chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Al comma 7 si prevede poi che "chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni".

Quindi, il codice della strada, in caso di sinistro stradale provocato da una persona con danni ad altre persone (ossia la situazione descritta dal suddetto comma 1) prevede due distinti obblighi. Il primo obbligo è quello di fermarsi, che se violato dà luogo al reato di cui al comma 6 (con pena da 6 mesi a tre anni di reclusione, noto anche come reato di fuga), il secondo obbligo è quello di prestare soccorso, che se violato dà luogo al reato di cui al comma 7 (con pena da 1 a 3 anni di reclusioni).

In merito alla differenza tra i reati di cui al comma 6 rispetto al comma 7 dell'art. 189 del codice della strada, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza” (Cass. n. 25142 del 06.06.2019; lo stesso principio è affermato anche da Cass. n. 42308 del 07.06.2017; Cass. n. 23177 del 15.03.2016; Cass. n. 6306 del 15.01.2008).

Per come ha descritto i fatti, caro lettore, non sembra configurabile il reato di cui al comma 7, perché la persona da Lei investita ha ricevuto l'assistenza necessaria.

Pare invece configurabile il reato di cui al comma 6, perché lei aveva l'obbligo di fermarsi, con tale obbligo che, secondo quanto illustrato dalla Cassazione sopra riportata, è previsto al fine di lasciare i propri dati anagrafici e quelli dell'autoveicolo, così da consentire la sua identificazione, nonché al fine di consentire la corretta ricostruzione del sinistro.

Non avendo lei lasciato neppure i suoi dati anagrafici, temo proprio che lei possa incorrere nelle responsabilità previste nel suddetto reato di cui all'art 189 comma 6 del codice della strada.

Inoltre, essendoci stato un investimento di un pedone, è assai verosimile che costui abbia patito delle lesioni, magari lievi o lievissime, ma comunque anch'esse punibili penalmente quantomeno ai sensi dell'art. 590 codice penale.

Il consiglio che mi sento di darle è quindi quello di rivolgersi a un avvocato di sua fiducia, per valutare le più opportune difese nel suo interesse.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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