A trent'anni dal tragico 6 maggio 1996, giorno in cui si consumò il delitto di Nada Cella a Chiavari, la complessa vicenda giudiziaria si arricchisce di un nuovo e decisivo capitolo.
La Procura di Genova ha infatti impugnato formalmente la sentenza di primo grado pronunciata lo scorso 15 gennaio, che aveva condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, escludendo tuttavia l'aggravante della crudeltà.
Nel ricorso in Appello, firmato dal pubblico ministero Gabriella Dotto, la magistratura chiede una differente valutazione di alcuni punti ritenuti determinanti, puntando a una qualificazione giuridica decisamente più severa.
Secondo l'impianto accusatorio della Procura, la Corte d'Assise avrebbe sì ricostruito in maniera corretta la dinamica materiale del delitto, fermandosi però un passo prima di trarre dagli stessi fatti accertati le conseguenze giuridiche che la normativa e la giurisprudenza di legittimità impongono. Il pubblico ministero rimarca infatti come l'aggressione ai danni della giovane segretaria sia stata caratterizzata da più fasi distinte e da un drammatico crescendo di violenza.
L'assassina avrebbe utilizzato strumenti via via sempre più offensivi, provocando sul corpo della vittima lesioni ulteriori rispetto a quelle che hanno poi causato la morte, elementi che per l'accusa risultano pienamente idonei a integrare i requisiti giuridici della crudeltà.
Il ricorso firmato dal pm Gabriella Dotto punta a smantellare anche il riconoscimento delle attenuanti generiche concesso in primo grado alla Cecere. Per la Procura, tale beneficio non trova alcuna giustificazione oggettiva, data la totale assenza di elementi concreti di resipiscenza da parte dell'imputata e alla luce di comportamenti successivi al delitto giudicati del tutto incompatibili con una valutazione favorevole.
Parallelamente, l'atto d'appello riapre la discussione sulla posizione di Marco Soracco, il commercialista datore di lavoro di Nada Cella, condannato lo scorso gennaio a due anni di reclusione per favoreggiamento. Nel ricorso viene chiesta una diversa valutazione delle parziali assoluzioni pronunciate nei suoi confronti. Secondo il pubblico ministero, diversi elementi probatori dimostrerebbero come il professionista avesse, in realtà, una consapevolezza dei fatti decisamente maggiore rispetto a quanto finora riconosciuto nella sentenza di primo grado. La parola passa ora ai giudici della Corte d'Appello.