“Buongiorno Avvocato,
alcuni giorni fa mi è successo qualcosa di curioso: ho infatti ricevuto per errore un bonifico e a oggi non ho ancora restituito tale somma.
Volevo quindi chiedere se, a causa di questa mia inadempienza, potessi incorrere in qualche problema legale, civile o penale.”
Il trasferimento di somme, di importi anche rilevanti, è oggi immediato ed estremamente accessibile grazie all’utilizzo dei sistemi di home banking e una riduzione dei costi per effettuare tali operazioni.
Tale fattore, tuttavia, risulta essere causa dell’aumento delle difficoltà nel caso in cui vengano compiuti errori da parte del pagatore, in quanto diviene senza dubbio più complesso stornare la transazione e riottenere quanto incorrettamente versato.
Il suo quesito mette invece in evidenza la figura del soggetto che riceve il bonifico non dovuto e in quali conseguenze questi possa incorrere qualora non restituisca quanto ricevuto.
Quanto da lei chiesto ha risvolti sia civilistici sia penalistici e, recentemente, la Corte di Cassazione ha dovuto pronunciarsi per risolvere un conflitto giurisprudenziale insorto a causa di contrasti delle Corti di merito.
Nello specifico, il provvedimento della Suprema Corte cennato è la sentenza n. 9843/2026, la quale riforma la pronuncia del 16.12.2024 della Corte d’Appello di Bari, la quale aveva ritenuto integrato il delitto di appropriazione indebita (art. 646 Codice penale) nella condotta di chi, una volta ricevuta una somma, non provvedeva alla restituzione. Questo principio veniva giustificato affermando che il soggetto, così facendo, tratteneva indebitamente del denaro altrui.
La difesa dell’imputato, invece, sosteneva che la fattispecie a cui doveva essere assunta tale comportamento era quella dell’articolo 647 c.p., il quale era invece rubricato “Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito”, reato tuttavia abrogato dal d.l.gs. 7 del 15 gennaio 2016.
Per questa ragione, quindi, il fatto, pur eventualmente illecito, non sarebbe tuttavia risultato penalmente rilevante.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso fornendo diversi principi e chiarimenti sulla condotta dell’imputato.
Innanzitutto, affermava che il denaro rientra certamente tra i beni che possono costituire oggetto di appropriazione indebita, quando esso sia stato trasferito con un vincolo di destinazione preciso e specifico. In questi casi, il soggetto che riceva la somma non ne acquista la piena disponibilità giuridica e non può disporne liberamente senza violare il diritto del proprietario.
Non risulta infatti rilevante la fungibilità tipica di questo bene e viene ribadito che al trasferimento del possesso non si unisce anche quello della proprietà.
Tuttavia, qualora l’importo sia stato trasferito senza particolari vincoli, ma solamente nell’ambito di un rapporto obbligatorio, la mancata restituzione rileva solamente dal punto di vista civilistico.
Quando, invece, il trasferimento venga effettuato per errore del disponente, come nel caso da lei cennato, viene meno la volontà effettiva di attribuire quella somma, per cui il destinatario dell’operazione trattiene un bene ricevuto senza titolo.
Per quanto appena esposto, pertanto, la condotta sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 647 del Codice penale, la quale era una norma in rapporto di specialità rispetto all’articolo precedente e, lo si ricorda, oggi abrogata e dunque non più costituente reato.
È importante sottolineare e ricordare che persiste la possibilità per il pagatore di agire in sede civile per ottenere la restituzione dell’indebito poiché questa condotta, seppur oggi non penalmente rilevante, integra comunque un illecito civile.
Concludendo, quindi, il fatto che abbia trattenuto sino a oggi la somma ricevuta per errore non configura una condotta punibile dal punto di vista penale, ma, in caso di mancata restituzione, essa risulta perseguibile civilmente.