Nella seduta del 28 aprile la Terza Commissione permanente (agricoltura ed energia) del Consiglio Regionale, in seduta congiunta con la Quinta (ambiente) ha incardinato il Disegno di legge regionale n. 136 “Disciplina per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili” che inizia così l’iter di approvazione per diventare Legge Regionale.
Con questo Disegno di legge, la Regione dà attuazione all’articolo 11 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili). In passato è stato richiesto in più occasioni il confronto con i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico al fine di consentire alla Regione di districarsi nell’interpretazione delle norme susseguitesi nella materia. Il percorso è stato molto articolato in considerazioni delle continue novità normative e del contenzioso giurisdizionale che ne è conseguito. Le nuove disposizioni dettate dal d.lgs. 190/2024 stabiliscono un nutrito elenco di aree idonee all’installazione di impianti FER (Fonti da Energia Rinnovabile) da subito prevedendo in capo alle regioni la competenza a individuare con legge ulteriori aree idonee nel rispetto dei principi e criteri dal medesimo stabiliti.
Per il Piemonte l’obiettivo da fonti energetiche rinnovabili assegnato alla Regione all’anno 2030 ammonta a 4.991 MW di potenza nominale di impianti di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2030, ivi compresi gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione di impianti entrati in esercizio nello stesso periodo.
“Questo disegno di legge sulla base della normativa statale rivisitata disciplina esclusivamente ulteriori aree idonee all’installazione di impianti FER – sottolinea il Presidente della Commissione Agricoltura ed Energia Claudio Sacchetto – e va specificato che le aree idonee sono quelle per le quali è previsto un iter procedurale semplificato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni di cui all’art. 11 quater del d.lgs. 190/2024 e stabilisce inoltre che le aree agricole qualificabili come idonee non possono superare lo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) a livello regionale, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici in esercizio o autorizzati. Questo consente di definire in modo chiaro il limite di utilizzo del suolo agricolo ponendo un potentissimo freno alla speculazione da parte di società che nulla hanno a che vedere con l’agricoltura. Con questa norma la tutela dei terreni agricoli sarà molto più efficace. Saranno aree industriali dismesse, ex cave ed altre aree in disuso ad essere oggetto degli interventi”.
La definizione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, prevede che le stesse siano individuate al di fuori delle aree agricole, nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non comportino una variazione dell'area occupata, nelle aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 50 metri dai siti oggetto di bonifica, a condizione che siano fuori da aree agricole, nelle aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 350 metri dalle aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW le misure di compensazione prevedono prioritariamente a favore del comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficienza energetica e misure che promuovono la diffusione di impianti FER in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.