“Possiedo un vecchio manufatto abusivo in giardino costruito oltre vent'anni fa, per il quale non ho mai chiesto il condono. Pensavo che il reato fosse ormai da tempo caduto in prescrizione, quindi l'anno scorso ho deciso di tinteggiarlo e sostituire un paio di tegole rovinate per evitarne il degrado.
Ora ho ricevuto un accertamento e mi riferiscono che rischio una nuova denuncia perché quei piccoli lavori hanno annullato il periodo di tempo già trascorso. Com'è possibile se si tratta di una semplice manutenzione su un'opera vecchia di decenni?”
Il tema oggetto del suo quesito riguarda la branca del diritto amministrativo regolato, specificamente in questo ambito, dal Testo Unico Edilizia (d.lgs. 380/2001), il quale prevede, all’articolo 44, anche delle sanzioni penali per determinate condotte.
Sulla base di ciò che mi scrive, lei ha recentemente effettuato degli interventi di manutenzione a un manufatto costruito da ormai alcuni decenni, al fine di evitare che le condizioni dello stesso peggiorassero. Per questa ragione, pertanto, le viene riferito che gli anni già trascorsi, e utili al fine del computo del termine prescrittivo, non possono essere, a tal fine, tenuti in considerazione.
Questa tesi, secondo la quale non si può vantare la prescrizione del reato permanente che inizia a decorrere dall’ultimazione dell’opera o dalla fine dei lavori quando su di essa vengano effettuati successivi interventi anche di mera manutenzione ordinaria, appare corretta.
Quanto appena cennato è sostenuto anche dalla recente pronuncia della terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 12730/2026 che esplicita il cosiddetto principio di “immanenza” dell’abuso edilizio.
La Suprema Corte, infatti, afferma che: “l’abusività di un’opera illecita permane sull’immobile in maniera persistente e ininterrotta, anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, con la conseguenza che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzata sull’opera abusiva, ancorché materialmente “lieve” e persino se astrattamente integrante una mera “manutenzione”, incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente tale, siccome nelle more neppure legalmente “sanata”, si traduce anche essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la “prosecuzione” dell’opera abusiva e quindi un nuovo reato”.
Oltre al principio di immanenza, i giudici di legittimità chiariscono che, a tali situazioni, debba applicarsi anche il principio che postula la necessaria valutazione unitaria del manufatto. Tale asserzione è giustificata dalla non superabile abusività dell’opera realizzata contra legem.
Per questa ragione, anche tutti gli ulteriori e successivi interventi su di essa, effettuati e realizzati anche a seguito della maturazione della prescrizione, si uniscono (da qui la definizione di valutazione unitaria del principio) al manufatto illecito, rendendo dunque tale anche la relativa manutenzione.
Conseguentemente, non appare possibile distinguere tra parti irregolari o regolari dell’opera, realizzandosi un unico abuso che conduce nell’illegalità qualsiasi operazione effettuata, indipendentemente dal momento attuativo o dalla sua significatività.
Dal punto di vista procedurale, per giustificare in giudizio il mancato decorrere della prescrizione, la Cassazione afferma che la prova dell’attività edilizia illegittima può essere fornita anche con fotografie che rappresentino l’ottimo stato di conservazione, così da dimostrare la relativa attualità degli interventi di manutenzione e, dunque, la prosecuzione dell’abuso.
Il “dies a quo” per la decorrenza della prescrizione, pertanto, deve riferirsi all’unitarietà del manufatto, e non alle sue singole componenti distintamente considerate.
Infine, la Suprema Corte aggiunge che l’onere probatorio ricade sul responsabile dell’opera illecita, qualora questi voglia beneficiare della causa estintiva del reato relativa al trascorrere del tempo.
Visto quanto sinora cennato, quindi, quanto le è stato riferito appare corretto, considerati i principi di immanenza e di valutazione unitaria del manufatto abusivo.