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Voce al diritto | 04 aprile 2026, 07:45

Prodigalità non equivale a incapacità: la tutela giuridica ha dei limiti

Prodigalità non equivale a incapacità: la tutela giuridica ha dei limiti

“Buongiorno Avvocato,

mia madre, da poco in pensione, ha iniziato ad acquistare compulsivamente nuovi prodotti, alcuni peraltro di dubbia utilità, dal significativo valore economico, spendendo ripetutamente elevate somme di denaro.

Non soffre di alcuna patologia psichica, ma, per evitare che perda tutto ciò che ha risparmiato durante gli anni lavorativi, oltre alla pensione che riceve mensilmente, vorrei sapere se sia possibile sottoporla ad amministrazione di sostegno così che si possa porre fine a tale comportamento problematico.”

Gentile lettore,

mi dispiace che stia vivendo questa situazione che è, per lei, indubbiamente fonte di ansia e preoccupazione.

Nel suo quesito ha individuato l’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, previsto dagli artt. 404 e ss del Codice civile. Esso rappresenta, insieme all’interdizione e l’inabilitazione, uno strumento che l’ordinamento fornisce al fine di tutelare i soggetti che, a causa della propria situazione psico-fisica, non sono giuridicamente autonomi, o lo sono solo parzialmente.

La condizione riconducibile a sua madre è quella della prodigalità, definibile come la condotta di chi, abitualmente, è caratterizzato da generosità nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche.

La Corte di Cassazione ha affermato, nell’ordinanza n. 5763/2026, che, in linea generale, la prodigalità costituisce ed è configurabile come un’autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una condizione di infermità.

Quanto ora cennato, tuttavia, è da contemperare con altri criteri, quale, in particolare, a titolo esemplificativo, il rapporto tra quanto viene speso e il reddito percepito o le disponibilità economiche del soggetto.

La Suprema Corte prosegue indicando, nel citato provvedimento, come non sia sufficiente la tendenza a spendere, ma debba sussistere una concreta condizione di fragilità. L’amministrazione di sostegno, infatti, da istituto finalizzato a tutelare una persona con ridotta capacità d’agire, non può diventare uno strumento utilizzato per controllare e monitorare le scelte economiche di una persona capace.

È inoltre fondamentale, in casi come quello da lei illustrato, l’audizione della persona che si vuole sottoporre a tale misura. La prodigalità, infatti, non può essere desunta meramente dalle dichiarazioni dei soggetti che richiedono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, ma, anzi, l’accertamento da farsi “dovrà essere tanto più rigoroso, quanto meno emergano profili d’invalidità, anche parziale, o di fragilità dell’interessata”.

La Cassazione, al fine di giustificare tale affermazione, illustra come tale istituto giuridico non possa essere abusato e, conseguentemente, impiegato in situazioni nelle quali non ricorrono i requisiti richiesti.

Infatti, nella citata ordinanza si precisa come “le libere scelte di vita di una persona compos sui non possono essere sacrificate in nome di una logica paternalistica o eticizzante dell’ordinamento, finendo con il trasformare uno strumento di solidarietà, finalizzato alla piena partecipazione alla vita della comunità di soggetti fragili, in un istituto rivolto a imporre uno stile di vita per una conservazione patrimoniale a garanzia degli interessi del gruppo familiare, anche quando manchi una anomalia psichica o patologica del beneficiario”.

Come espresso in modo chiaro dall’estratto della pronuncia della Cassazione, pertanto, qualora non sussista una patologia di gravità tale da giustificare l’applicazione dell’amministrazione di sostegno (che, lo si ricorda, è l’istituto giuridico che lascia maggiori libertà al soggetto a esso sottoposto), questa non può essere utilizzata.

In caso contrario, infatti, verrebbe tradito il fine per il quale esso è stato previsto, rendendo così eccessivamente paternalistico un eventuale utilizzo.

È altresì fondamentale e rilevante anche l’aspetto quantitativo; si deve dunque anche verificare che la condotta tenuta da quel soggetto non causi il superamento del limite di disposizione del proprio patrimonio in misura tale da causarne, o da rendere altamente probabile, il rischio di indigenza.

In conclusione, pertanto, in base alla sua domanda, non appare possibile allo stato sottoporre sua mamma a una misura di questo tipo; non sembra infatti che sussistano i requisiti, segnatamente un menomato stato di salute psico-fisico e il non apparente rischio di indigenza.

Il mio consiglio, comunque, rimane sempre quello di contattare un suo legale di fiducia così che possa, approfondendo il suo caso, consigliarla al meglio al fine di tutelare gli interessi suoi e dei suoi familiari.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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