“Alcune settimane fa ho terminato una relazione, che durava da anni, con il mio partner; non eravamo sposati e non avevamo neanche mai formalizzato la convivenza.
A seguito del mio trasloco, tuttavia, il mio ex non vuole restituirmi alcuni dei beni tuttora presenti nel suo appartamento, nonostante le mie molteplici richieste.
Questo comportamento, oltre a non apparirmi ragionevole, mi sembra tutt’altro che lecito e volevo quindi chiederle chiarimenti a riguardo”
Gentile lettrice,
la ringrazio innanzitutto per il suo quesito, il quale, alla luce di quanto mi ha raccontato, riguarda una cosiddetta “coppia di fatto”.
Tale espressione è utilizzata per definire quelle situazioni in cui due persone maggiorenni, dello stesso o diverso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non sono vincolate da matrimonio o unioni civili e non hanno mai formalizzato la propria convivenza presso il Comune di residenza.
Questo criterio è fondamentale per differenziare i casi come il suo dalla “convivenza di fatto”, istituto giuridico introdotto e normato dalla legge n. 76/2016, in cui la coabitazione viene formalizzata e per la quale è prevista una disciplina più precisa e tipizzata, risultando più agevole constatare la sussistenza di tale rapporto.
Per quanto riguarda invece le coppie di fatto, la regolamentazione è senza dubbio meno puntuale non essendo specificamente prevista dal punto di vista legislativo.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 9423/2026, ha espressamente previsto che la mancata restituzione dei beni a seguito della cessazione della convivenza, sia che essa fosse stata o meno formalizzata, assume rilevanza penale integrando la fattispecie dell’appropriazione indebita.
Il reato in questione è regolato dall’articolo 646 c.p., il quale punisce “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso […]”. È richiesta la querela della persona offesa e la pena prevista è la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 1.000 a euro 3.000.
La sentenza ora cennata analizza anche l’irrilevanza, in queste situazioni, dell’articolo 649 c.p., il quale, al primo comma, esclude la punibilità per chi commette delitti contro il patrimonio (previsti dal titolo XII del Codice penale) nei confronti “del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato e di un fratello o di una sorella che con lui convivano”.
Tale disposizione codicistica è improntata alla tutela della cosiddetta “pace familiare” e pertanto, secondo la Suprema Corte, ha natura eccezionale e derogatoria, non potendo essere applicata per analogia a casi non espressamente ed esplicitamente previsti.
La Cassazione, dunque, anche dopo la riforma, con il d.lgs. 6/2017, del primo comma dell’articolo 649 c.p. con l’introduzione delle unioni civili, continua a distinguere questo tipo di relazione con le convivenze e le coppie di fatto.
Per questo motivo, pertanto, a meno di un’esplicita previsione normativa, non potrà essere il Giudice a “colmare” il vuoto legislativo con un’estensione analogica.
In conclusione, dunque, la condotta del suo ex compagno, il quale ha trattenuto dei beni a lei appartenenti dopo che la convivenza è terminata, può essere sussunta nella fattispecie dell’appropriazione indebita prevista dall’art. 646 c.p., non potendo nemmeno essere invocata la non punibilità di cui all’articolo 649 c.p.
Il mio consiglio, pertanto, è quello di rivolgersi al suo legale di fiducia per la miglior tutela dei suoi diritti.