Cronaca - 24 febbraio 2026, 19:10

Acqua Sant'Anna non diffamò Acqua Eva. Perché? Le motivazioni dell'assoluzione

Fonti Alta Valle Po aveva accusato la società fondata da Alberto Bertone dopo la pubblicazione di un articolo in cui sarebbe stata ricondotta al brand Lidl. Per il giudice lo scritto contestato non aveva valenza diffamatoria e nella sentenza richiama i limiti del processo penale, rinviando eventuali profili economici alla sede civile

L'aula del tribunale di Cuneo

Si era chiusa con un’assoluzione e una declaratoria di estinzione del reato la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolte Acqua Sant’Anna e Acqua Eva, competitor questa volta non sugli scaffali della grande distribuzione ma sui banchi del tribunale di Cuneo.

Lo scontro tra i due colossi si era tradotto in accuse che la società di Paesana rivolgeva a quella di Vinadio di diffamazione e turbata libertà dell’industria e del commercio. Nel procedimento era infatti imputato anche il patron di Acqua Sant’Anna, Alberto Bertone, scomparso nel novembre scorso. Insieme a lui, il direttore commerciale Luca Cheri, assistito dall’avvocato Michele Galasso.

Il processo era legato alla pubblicazione, nel 2018, di un articolo ritenuto dalla Procura diffamatorio, intitolato “Inchiesta: Acqua Eva è un brand di proprietà Lidl?”. Lo scritto, firmato “redazione”, era stato pubblicato nell’aprile di quell’anno sul sito www.mercatoalimentare.net (pagina non più attiva, con dominio intestato a soggetto defunto e pagato con carta di credito lussemburghese) e sottotitolato: “È la domanda che si stanno ponendo i buyer della Gdo da alcune settimane, ed in questo articolo cercheremo di fare chiarezza”.

Nell’articolo si affermava che Fonti Alta Valle Po, titolare del marchio, sarebbe stata controllata dalla catena di supermercati tedeschi Lidl, circostanza che, secondo l’accusa e Gualtiero Rivoira, l’amministratore delegato di Acqua Eva, aveva comportato un rilevante danno d’immagine ed economico alla società: contratti interrotti, altri non andati a buon fine e bottiglie non più presenti sugli scaffali.

Dietro alla stesura dello scritto vi era un ex dipendente della Mia Beverage, società controllata di Acqua Sant’Anna e rappresentata dall’avvocato Salvatore Crimi, che nel corso dell’istruttoria aveva puntato il dito contro i vertici della società di Vinadio. I danni lamentati da Acqua Eva, costituitasi parte civile, erano stati quantificati dagli avvocati Nicola Menardo e Federico Canazza in 11.024.800 euro. I legali avevano chiesto oltre 10 milioni di euro come provvisionale esecutiva, 2 milioni di euro come risarcimento da ripartire fra i due soci

Il Tribunale di Cuneo aveva assolto Luca Cheri per insussistenza del fatto, mentre per Alberto Bertone, era stato dichiarato il non luogo a procedere per morte dell’imputato.

Nelle motivazioni della sentenza, il giudice Elisabetta Menardi ha richiamato anzitutto il perimetro dell’accertamento penale: “L’oggetto principale del processo penale – si legge nel dispositivo – è la prova del reato contestato all’imputato e la presenza di eventuali parti civili non può né stravolgere tale precipua funzione del dibattimento, né accentrare l’interesse sugli effetti (in termini economici, prima ancora che reputazionali) solo se si accerta la sussistenza del reato”.

Quanto al contenuto dell’articolo, il Tribunale ha osservato che la tesi accusatoria si fondava sull’idea che la pubblicazione costituisse uno “strumento malizioso” per turbare il mercato, ma aveva precisato che l’attenzione doveva concentrarsi sull’espressione utilizzata – “Inchiesta: Acqua Eva è un brand di proprietà Lidl?” – al fine di verificarne la portata lesiva.

Secondo il giudice, il testo non conteneva “affermazioni dotate di valenza diffamatoria, ancorché si possa dubitare del contenuto allusivo dell’articolo”. In particolare, “non vi è infatti nel testo alcun riferimento a qualcosa di illecito o di vietato o trasmodante, capace di ledere la reputazione e la considerazione del soggetto passivo”.

La sentenza evidenziava inoltre che il riferimento era formulato in termini interrogativi e che tale modalità “nulla ha di diffamatorio”, potendo avere semmai “significativi riflessi economici, i quali tuttavia […] devono considerarsi competenza specifica del giudice civile”.

Poi c'è un altro passaggio, quello in cui il giudice afferma che “non può sostenersi che l’espressione mettesse una sorta di domanda retorica, ossia la domanda che implica già la risposta ed elimina ogni possibile contrasto con l’affermazione implicita nella domanda stessa”. Il contenuto, dunque, secondo il magistrato, non veicola un’accusa occulta, ma si colloca nell’ambito di una dinamica concorrenziale.

Nelle ultime pagine il giudice ha aggiunto che l’articolo “può, al più, rappresentare lo stimolo per una controversia di tipo civilistico”, ribadendo che eventuali dicerie di mercato, “laddove sfornite del necessario carattere denigratorio, non possono avere rilievo nel processo penale”.

Da qui la conclusione: i contenuti erano stati ritenuti privi di valenza diffamatoria, con conseguente assoluzione di Cheri. “Siamo soddisfatti delle motivazioni di un epilogo giudiziario per il quale non abbiamo mai nutrito alcun dubbio, fin dall’inizio dell’inchiesta - commentano i legali Michele Galasso e Salvatore Crimi -. Nel contempo siamo orgogliosi di aver tutelato la memoria del compianto dottor Alberto Bertone”.

Di tutt’altro avviso, invece, il commento degli avvocati Nicola Menardo e Federico Canazza, rappresentanti di Acqua Eva: “Si tratta di una decisione che ci sorprende: la legge tutela la libertà di manifestazione del pensiero, non la diffusione di notizie false, i cui responsabili sono stati peraltro pienamente individuati nel corso del dibattimento. Se dovesse consolidarsi l’impostazione accolta nella sentenza, si rischierebbe di legittimare la costruzione di inchieste artificiose finalizzate a danneggiare un concorrente. Valuteremo se proporre appello oppure, considerato l’approssimarsi della prescrizione, tutelare gli interessi dei nostri assistiti in sede civile”. 
 

CharB.