Toni misurati, argomentazioni tecniche e un pubblico attento: ingredienti non scontati, specie quando si parla di referendum costituzionale. È stato questo il clima che ha caratterizzato l’incontro tenuto venerdì nel salone del municipio di Cuneo, dove le ragioni del sì e del no alla riforma della giustizia sono state messe a confronto senza slogan né forzature.
A discutere, da posizioni opposte, il procuratore capo di Ivrea Gabriella Viglione, per otto anni in servizio a Cuneo come procuratore aggiunto, per il Comitato per il No del Piemonte, e l’avvocato Roberto Capra, presidente della Camera Penale di Torino. Un dialogo, più che uno scontro, moderato dall’intervento del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, Alessandro Ferrero, che ha voluto subito chiarire il senso dell’iniziativa: non una contrapposizione tra magistratura e avvocatura, ma un confronto tra competenze diverse su una riforma che riguarda tutti i cittadini: “Ci sono posizioni tecniche diverse che attraversano entrambe le professioni”, ha detto.
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A chiarire i termini della riforma è stato il costituzionalista Giorgio Sobrino, chiamato a fare un po’ di ordine in una materia tutt’altro che semplice.
Tre i pilastri dell’intervento: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la nascita di due distinti Consigli Superiori della Magistratura e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare.
1. Giudici e pm: stop ai passaggi di carriera
Oggi giudici e pubblici ministeri fanno parte dello stesso corpo. Si entra con un unico concorso e, almeno in teoria, si può passare da una funzione all’altra nel corso della carriera (anche se negli ultimi anni le regole sono già state ristrette).
La riforma fa un passo in più: blocca definitivamente il passaggio tra giudicante e requirente, mettendo la separazione direttamente in Costituzione. In pratica, chi nasce giudice resta giudice, chi nasce pm resta pm e i percorsi diventano separati. Il testo non dice ancora se ci saranno concorsi diversi, ma è probabile che in futuro anche la formazione venga divisa. Oggi, invece, c’è un’unica Scuola della magistratura.
2. Due Csm invece di uno
La separazione non riguarda solo il processo, ma anche l’organizzazione.
Oggi c’è un solo Csm che governa insieme giudici e pm. Con la riforma diventano due:
• un Csm per i giudici
• un Csm per i pubblici ministeri
La composizione resta la stessa: due terzi magistrati e un terzo laici.
Cambia però il modo in cui vengono scelti:
• i magistrati non vengono più eletti, ma sorteggiati (giudici nel Csm dei giudici, pm in quello dei pm);
• i laici vengono sorteggiati da un elenco scelto dal Parlamento (sorteggio “temperato”).
L’idea è ridurre il peso delle correnti e dell’Associazione Nazionale Magistrati sul Csm. Il sorteggio, però, è una scelta rara in Europa (si trova solo in Grecia) ed è uno dei punti più discussi.
3. Un’alta corte per le sanzioni
Oggi le sanzioni disciplinari per i magistrati vengono decise dal Csm.
La riforma toglie questa funzione al Consiglio e la affida a una alta corte disciplinare separata. È un cambiamento forte, perché sposta fuori dal Csm il potere di punire i magistrati per comportamenti scorretti. Proprio per questo è uno degli aspetti che divide di più sostenitori e critici della riforma.
Il tema più noto è quello della separazione delle carriere, anche se, come è stato ricordato, già oggi i passaggi tra funzioni sono fortemente compressi dalla normativa vigente. Secondo il professore Sobrino, però, il vero cambiamento è rappresentato dallo sdoppiamento del Csm: una scelta che incide direttamente sull’assetto dell’autogoverno della magistratura, oggi concentrato in un unico organo chiamato a decidere delle carriere sia dei giudici, sia dei pm.
La riforma, inoltre, introduce il meccanismo del sorteggio per la scelta dei componenti togati e, in forma attenuata, anche per i membri laici. L’obiettivo dichiarato è ridurre il peso delle correnti, ma la soluzione non convince tutti e solleva dubbi sulla responsabilità e sul prestigio dell’istituzione.
Altro punto delicato è l’alta corte disciplinare, destinata a sostituire il Csm nelle decisioni sulle sanzioni: composizione, equilibri interni e sistema delle impugnazioni restano tra gli aspetti più discussi, così come l’ampliamento delle prerogative del presidente della Repubblica.
LE RAGIONI DEL SÌ
Per l’avvocato Roberto Capra, la riforma va letta guardando alla posizione del cittadino, che si trova coinvolto in un procedimento penale. L’obiettivo, ha spiegato, non è mettere sotto accusa la magistratura, ma rafforzare la terzietà del giudice, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, quando si assumono decisioni che incidono in modo diretto sulla libertà personale. “Non è propaganda. Non è una riforma contro la magistratura”, ha sottolineato.
Capra ha richiamato casi di misure cautelari annullate per motivazioni ritenute stereotipate o insufficienti, sostenendo che una maggiore distanza culturale tra accusa e giudice potrebbe ridurre il rischio di automatismi. Separare carriere, formazione e percorsi professionali significherebbe, in quest’ottica, migliorare la qualità delle decisioni, senza intaccare lo status costituzionale del pubblico ministero.
Il presidente della Camera Penale di Torino ha poi respinto l’idea di una riforma di parte, ricordando come la separazione delle carriere sia stata sostenuta in passato anche da forze politiche di sinistra. Più severa, invece, la critica all’Anm, accusata di essersi sottratta a un confronto nel merito delle singole scelte, limitandosi a una contrapposizione frontale.
LE RAGIONI DEL NO
Di segno opposto la posizione del procuratore Gabriella Viglione, che ha messo in discussione l’impianto stesso della riforma. Definita come riforma della giustizia, ha osservato, in realtà non interviene né sui tempi dei processi, né sulle regole procedurali. Quanto alla separazione delle carriere, i dati mostrerebbero come i passaggi di funzione siano ormai un fenomeno marginale. “Oggi, dopo la Riforma Cartabia - ha spiegato il magistrato -, è possibile cambiare funzione solo una volta, nei primi anni di carriera e cambiando distretto. Solo lo 0,31% dei magistrati negli ultimi cinque anni ha cambiato funzione. Parliamo di 30 persone l’anno”.
“Il giudice - ha sottolineato nel suo intervento - non perde la propria imparzialità per il solo fatto di appartenere allo stesso ordine del pubblico ministero, anche perché i percorsi formativi non sono sovrapponibili”.
A dimostrarlo, secondo Viglione, è il ruolo dei magistrati onorari (non magistrati di concorso), spesso avvocati, che svolgono funzioni giurisdizionali (di pm e di giudici) senza che ciò metta in dubbio la loro terzietà.
Il nodo centrale, per il procuratore di Ivrea, resta il Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo che oggi garantisce l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati da pressioni esterne. Ancora più netta la critica all’alta corte disciplinare: una composizione ritenuta sbilanciata, il ricorso al sorteggio e un sistema di impugnazioni ridotto segnerebbero una rottura rispetto alle garanzie attuali.