Attualità - 03 gennaio 2026, 08:00

Muri e vetrine di Bra come wc per i cani, nonostante le ordinanze comunali

Un richiamo alle regole d’oro del “buon padrone”, dettate anche dalla Cassazione

Amiamo tutti i cani: portano tanto affetto e compagnia, ma anche qualche problema. I negozianti ed i residenti del centro di Bra ne sanno qualcosa: portoni, muri delle case, fioriere, stipiti dei negozi, marciapiedi e aiuole che diventano wc a cielo aperto. E non parliamo solo delle feci, per cui da anni esiste l’obbligo di raccoglierle, obbligo che, tra le altre cose, non tutti i padroni rispettano. Qui si discute pure della pipì, oltremodo insopportabile d’estate, quando diventa maleodorante.

Il dibattito è aperto con cartelli che sono gentili inviti alla convivenza comune, come in via Pollenzo. E poi c’è il braccio di ferro: da una parte si schierano gli “anti-pipì”, che puntano il dito contro i proprietari maleducati dei cani. Dall’altra c’è chi chiede ai padroni di casa ed ai negozianti di pulire. Una cosa è certa: non ripulire l’urina del proprio cane, non solo rappresenta un atto di inciviltà, ma può anche mettere a rischio la salute delle fasce più protette.

Sono molti ormai i comuni piemontesi, tra cui Bra, in cui i padroni di cani hanno l’obbligo di pulire anche la pipì dei loro animali, perché se da una parte è vero che gli amici a quattro zampe i propri bisogni da qualche parte devono pur farli, dall’altra è anche vero che un po’ di buon senso e civiltà non guasterebbero.

Certo, non è una novità che molti cani facciano la pipì sui muri dei palazzi o sulle ruote delle auto. Ma quello che in pochi sanno è che se “Fido” sporca un muro o una macchina, il proprietario potrebbe incorrere in un reato. Reato di imbrattamento a norma dell’art. 639 Codice penale, per la precisione. È quello che è emerso dalla sentenza n. 7082 della Cassazione del 2015 che, tra un processo di mafia e uno di strage, ha dettato le regole d’oro del “buon padrone”. Regole a cui dovrebbero adeguarsi tutti i proprietari di cani.

Quando si è per strada, avverte la Suprema Corte, occorre tenere il proprio animale “al guinzaglio” o comunque “intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere quantomeno nell’immediato” dal fare i bisognini sui muri. Nell’impossibilità di vietare al cane di fare pipì è bene, pertanto, portarsi dietro una bottiglietta d’acqua per ripulire.

Questo può fare davvero la differenza. Tant’è che, proprio grazie ad una bottiglietta d'acqua, è stato assolto dai giudici il proprietario del cane protagonista della lunga vicenda giudiziaria, che ha portato alla sentenza. Padrone avvisato...

Cosa dice il Comune di Bra

Nel quadro della revisione complessiva del vigente Regolamento di Igiene del Comune di Bra è stata predisposta ed emanata una specifica ordinanza (n. 96/2024) che anticipa alcuni comportamenti specificamente richiesti ai conduttori di cani per garantire migliore pulizia, igiene e decoro degli spazi pubblici cittadini. In particolare, il provvedimento in vigore da oggi obbliga tutti i proprietari e detentori - a qualsiasi titolo - di cani, nonché le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di munirsi, durante l’accompagnamento degli animali, di apposite bottigliette o altri contenitori d’acqua (senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti) da versare all’occorrenza per pulire le deiezioni degli animali.

L’ordinanza specifica altresì l’obbligo di “riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via”. È vietato, poi, consentire ai cani, durante le passeggiate, di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine ed elementi di arredo urbano.

Per il mancato rispetto delle disposizioni, è stabilita una sanzione pecuniaria compresa tra i 25 e i 500 euro. Il provvedimento non si applica ai soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia o Protezione civile nello svolgimento delle proprie funzioni.

Silvia Gullino