Attualità - 04 giugno 2025, 15:44

Stop della Provincia all'uso di munizioni di piombo, il Centro di tiro sportivo di Carrù ricorre al TAR

Braccio di ferro tra l'ente e l'associazione "Porta della Langa", che ha sollevato il difetto di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Provincia ha deciso di "resistere" al ricorso

Foto dal profilo Facebook del Campo di Tiro di Carrù

La Provincia di Cuneo ha deliberato la costituzione in giudizio, dinanzi al TAR Piemonte, per resistere al ricorso promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro di tiro sportivo “Porta della Langa”, con sede a Carrù. 

Il ricorso, notificato il 19 maggio 2025, mira all’annullamento dell’ordinanza n. 187 del 20 marzo 2025 con cui la Provincia ha imposto il divieto di utilizzo di munizionamento al piombo, in ottemperanza alle misure di conservazione approvate dalla Regione Piemonte (DGR 55-7222/2023/XI), la normativa di riferimento per la gestione e la tutela dei siti naturali, delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 (ovvero le aree protette a livello europeo, come SIC e ZPS). 

In particolare, l'articolo 40 disciplina l’adozione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 (quindi anche il divieto del piombo, se inserito tra queste misure).

L’associazione contesta però la legittimità del provvedimento, sollevando plurimi profili di violazione di legge, tra cui presunti vizi di istruttoria, in quanto non sarebbero stati raccolti elementi tecnici sufficienti per giustificare il provvedimento. Si contestano inoltre il difetto di motivazione e la violazione dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, considerati eccessivi rispetto al rischio. Tra le normative richiamate, figurano direttive europee e leggi nazionali e regionali in materia ambientale e faunistica.

La giurisprudenza amministrativa italiana ha riconosciuto la legittimità di questi divieti quando fondati su studi e dati ambientali concreti; se coerenti con le finalità di conservazione di specifici habitat e se rispettosi dei principi di motivazione, proporzionalità e ragionevolezza. In alcuni casi, provvedimenti annullati dai TAR derivano proprio da mancanza di motivazione o istruttoria ambientale insufficiente.

E' su questi presupposti che l'associazione ha deciso di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale. Ed è invece perché convinta che tutti quei presupposti sussistano che la Provincia ha deciso di non recedere e, pertanto, di "resistere" e difendere le ragioni del divieto.