Il viceprefetto aggiunto Claudia Bergia è diventata commissaria del Comune di Govone, con poteri di sindaco, giunta e Consiglio comunale, dopo le dimissioni ad agosto del primo cittadino Elio Sorba in seguito alle proteste contro l’impianto per la produzione di biometano previsto in frazione Canove. Racconta i primi 4 mesi di attività e gli scenari futuri.
Come si è trovata nei primi 4 mesi di incarico quale commissaria straordinaria nel Comune di Govone?
"Sono stata nominata con D.P.R. 7 settembre 2023 per la provvisoria gestione del Comune di Govone fino all’insediamento degli organi ordinari, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco. La gestione di un Comune da parte di una commissaria straordinaria è cosa delicata e complessa, ma molto gratificante se portata avanti con passione e amore per il paese e i suoi abitanti".
Conosceva Govone e i suoi abitanti?
"Ero già stata in visita al paese e avevo avuto modo di apprezzare il panorama che si può ammirare dal castello. Non posso fare a meno di osservarlo anche solo pochi minuti ogni volta che ora mi reco a Govone da commissaria straordinaria. Gli abitanti di Govone sono molto attivi, ospitali e generosi. Cerco di ascoltare i loro problemi e le loro richieste per poi attivarmi con prontezza per dare risposte adeguate".
Il suo è un ruolo di grande responsabilità.
"Da una commissaria la gente si aspetta che risolva problemi magari accumulati nel tempo. Da parte mia metto tutto l’impegno e la buona volontà, seppur consapevole che non sempre è possibile risolvere tutto. Gli atti concreti che ho posto in essere in questi primi mesi e quelli che sicuramente andrò a realizzare vogliono essere una risposta che permetta di percepire la serietà e il grande impegno che avvolgono il mio compito di Commissaria. Devo per questo ringraziare i dipendenti del Comune, che sento sempre al mio fianco e senza i quali sarebbe difficile ottenere risultati concreti".
Qual è stato il ruolo del Comune nella vicenda biometano?
"Le rispondo con le parole del documento a cui è stata data lettura da parte mia in sede della seconda conferenza dei servizi in Provincia lo scorso 28 novembre, inerente la richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano con capacità produttiva di 1.500 Sm3/h nel Comune di Govone:
'Sono personalmente presente in conferenza di servizi, onde salvaguardare la peculiarità e l’elevato valore culturale paesaggistico del territorio di Govone. A tal fine sono affiancata dal responsabile del Servizio Tecnico comunale, architetto Emanuele Terzolo, unitamente ai consulenti, avvocato Marco Faggiano e dottor Marco Abrate, esperto tecnico.
Seppure in gestione commissariale, il Comune eseguirà una doverosa attività istruttoria, comprensiva di una ricognizione degli eventuali vincoli che dovessero interessare l’area dell’intervento e di una verifica della completezza e sufficienza della documentazione edilizia inerente il titolo abilitativo'".
"Evidenzio in proposito il ruolo marginale del Comune nell’ambito del procedimento in oggetto.
'Infatti, in forza dell’art. 12, comma 3, D.Lgs 387/2003, l’autorizzazione unica eventualmente rilasciata da codesta Provincia costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ed altresì titolo a costruire ed esercitare l’impianto e, nel contempo, ai sensi del paragrafo 1.3, delle linee guida emanate con D.M. 19/9/2010, solo le Regioni “possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.
Come chiarito dalla giurisprudenza, nel procedimento delineato dall’art. 12 D.Lgs 387/2003, il legislatore ha già “stabilito la prevalenza dell'interesse ambientale, rivolto alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale” (Cons. Stato, Sez. IV, 31/3/2022, n. 2368) e, di conseguenza, “le disposizioni dettate in ambito urbanistico non possono essere d'impedimento alla realizzazione degli impianti” (Cons. Stato, Sez. V, 29/4/2020, n. 2724).
In tale contesto, il T.A.R. Piemonte, con sentenza del 10/5/2013, n. 609 (confermata da Cons. Stato, Sez. V, 13/3/2014, n. 1180) ha già ritenuto la legittimità dell’autorizzazione unica (confermandone l’effetto ex lege di variante urbanistica) anche in un caso in cui l’Amministrazione comunale aveva espresso parere negativo in sede di conferenza di servizi.
Su tali presupposti, 'l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile (id est. in quanto non destinata alla localizzazione di impianti industriali) determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto (Cons. Stato, V, 13 marzo 2014, n. 1180)”(Cons. Stato, Sez. V, 15/1/2020, n. 377)'.
"Lo so, può risultare complicato, ma in questi casi occorre essere precisi. Per quanto riguarda le misure di compensazione avevamo solo la possibilità di presentarle in quella sede ed è ciò che abbiamo fatto:
'In merito alle misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale a favore del Comune, il Comune ha evidenziato nella Conferenza del 28.11.2023 quanto segue.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010, nel disciplinare il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabilisce che le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale.
Alla luce di tali disposizioni, che individuano nella conferenza di servizi la sede ove le misure di compensazione a favore del Comune devono essere determinate, è stato dato atto, affinché la circostanza potesse essere acquisita dalla Conferenza dei Servizi, per poi essere specificata - a tutela del Comune - all’interno dell’eventuale provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Provincia di Cuneo, che il Comune di Govone e la società proponente hanno raggiunto un’intesa, subordinata al rilascio del provvedimento finale, che prevede la realizzazione a cura e spese del proponente di interventi di compensazione ambientale e territoriale individuati annualmente dal Comune, con direzione lavori affidata a tecnici abilitati individuati dal Comune stesso, dell’importo di Euro 200.000,00 all’anno per 15 anni, ovvero per il periodo di vita utile dell’impianto.
Resta inteso che, alla scadenza del periodo di vita utile dell’impianto, qualora lo stesso non dovesse essere rimosso secondo le indicazioni del piano di dismissione prodotto dal proponente, risulterà necessario, in sede di esame del nuovo provvedimento autorizzativo, procedere alla contestuale individuazione di nuove ed adeguate misure di compensazione.
Il proponente ha altresì segnalato la disponibilità, nell’ambito della selezione del personale addetto alle attività inerenti all’esercizio dell’impianto, a valutare prioritariamente l’utilizzo di soggetti ed operatori economici locali.
Il proponente provvederà, inoltre, a rimborsare annualmente al Comune i costi da questo sostenuti per la manutenzione delle opere di urbanizzazione che verranno cedute allo stesso (manutenzioni stradali, rimozione neve, ecc.); in relazione a tali aree la Società si occuperà invece direttamente delle manutenzioni delle aree verdi e dell’impianto di illuminazione pubblica con relativi costi di esercizio.
In tal modo il Comune non dovrà farsi carico di alcun costo relativo alle aree oggetto del progetto in questione'.
Ecco qual è stato il ruolo che il comune di Govone ha avuto nella vicenda".