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Pronto condominio | 11 dicembre 2023, 15:00

L'ascensore in condominio elimina le barriere architettoniche

Nel caso in cui il condominio non raggiunga la maggioranza richiesta, le legge prevede che ciascun condomino può installare a proprie spese l’impianto, avendo però cura di non pregiudicare la stabilità dell’edificio.

L'ascensore in condominio elimina le barriere architettoniche

Oltre ad agevolare la vita dei condòmini – soprattutto di chi risiede in edifici con molti piani – l’installazione dell’ascensore in uno stabile elimina le barriere architettoniche, ossia l’insieme di elementi che limitano o rendono difficoltosi gli spostamenti all’interno della struttura.

Per questo motivo l’articolo 1120, comma 2, del Codice civile, in tema di “innovazioni”, prevede un quorum agevolato per l’installazione dell’impianto, ossia il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i 500 millesimi. E ciò vale anche se nello stabile non risiedono persone per le quali l’ascensore è necessario.

Nel caso in cui il condominio non raggiunga la maggioranza richiesta, le legge prevede che ciascun condomino può installare a proprie spese l’impianto, avendo però cura di non pregiudicare la stabilità dell’edificio. Ciò vale anche per il servoscala e, più in generale, per tutte le strutture mobili e facilmente removibili. Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza 14 febbraio 2012, n. 2156), che ha ritenuto legittima l’installazione di un ascensore di più condòmini disabili: «(…) A fronte del conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, ha adottato una soluzione palesemente equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32) e della funzione sociale della proprietà (art. 42), rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica, al riguardo riconoscendo (come del resto in un primo momento la stessa assemblea condominiale, sia pur ponendo un limite al restringimento, la cui lamentata inosservanza, di un solo centimetro, è scarsamente significativa) la facoltà agli stessi di apportarla proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini (al riguardo, v. Cass. n. 20902/11)».

In effetti, l’articolo 1102 del Codice civile dispone che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa».

Sempre la Cassazione (sentenza 26 novembre 2019, n. 30838) ha precisato che il singolo condomino può installare a proprie spese un ascensore esterno all’edificio, anche se l’opera riduce la veduta di alcuni e non rispetta le distanze dalle proprietà contigue.

In collaborazione con Confappi-Fna Federamministratori

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