“Caro Avvocato,
ho due splendidi nipotini che spesso vengono nella mia casa in campagna. Ho costruito per loro una casetta sull'albero.
Il mio vicino di casa, con cui ho sempre avuto rapporti pessimi, mi dice che si è informato e la casetta sull'albero secondo lui è abusiva. Ora vuole segnalarla al Comune.
Ma le sembra possibile che una casetta di legno su un alberello in cui giocano due bambini possa essere abusiva?”
Gentile lettore,
comprendo il suo sgomento, la casetta sull'albero è un classico nei film e libri per bambini e ragazzi e alcuni di noi ne avranno certamente avuta una.
Di opinione diversa è però il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, che si è pronunciato con una recente sentenza del 15 maggio 2023 e alla quale forse si è ispirato anche il suo vicino di casa leggendo la notizia sui giornali.
Il Tar si è pronunciato su un provvedimento di demolizione di un Comune Ligure, che aveva ordinato la demolizione di una casetta sull'albero, e ha confermato la legittimità di tale provvedimento.
L’ordine di demolizione del Comune dava anche un'accurata descrizione della casetta, in puro linguaggio burocratico: “all’interno del cortile di proprietà, su un tronco di palma, colpita da “punteruolo rosso”, è stata installata una costruzione atipica, nella fattispecie potrebbe essere definita una “casetta sull’albero”. ...tale installazione si sviluppa su due livelli ed è totalmente il legno. Partendo dal livello dell’aiuola (altezza aiuola da terra circa 30 cm), a m 1,91 si trova un piccolo terrazzo (in legno) a cui si accede tramite scala in ferro a pioli – da questo attraverso una seconda scala si accede alla “casetta”. Larghezza 177 – lunghezza 2.10 altezza m 1,97 con tre finestre. In definitiva tale manufatto, da terra si sviluppa in altezza, a filo tetto, di m. 4,18 circa".
Descritta così parrebbe anche una casetta graziosa e tuttavia, per il Comune e per il Tribunale Amministrativo che ne conferma l'ordinanza di demolizione, si tratta indiscutibilmente di una "nuova costruzione", ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e.5 del Testo unico in materia edilizia (Dpr 380/2010).
Secondo il predetto art. 3, infatti, è nuova costruzione pure "l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".
Il Tar osserva come la casetta sopra descritta sia un "vero e proprio manufatto...consiste in un volume chiuso con superficie utile di circa 5 mq... non ha carattere temporaneo ma stabile e duraturo", quindi ricade nella sopra riportata definizione di nuova costruzione.
Pertanto, in quanto nuova costruzione, secondo il Tar "l’opera in questione è soggetta al previo rilascio del permesso di costruire con la conseguenza che, nel caso di sua realizzazione senza tale titolo, è assoggettato alla sanzione demolitoria ex art 31 del TU Edilizia".
Ovviamente chi aveva costruito la casetta sull'albero all'attenzione del Tribunale Amministrativo della Liguria non aveva minimamente pensato che fosse necessario richiedere un permesso di costruire, da qui l'abusività dell'opera e l'ordine di demolizione.
Il Tar respinge anche le difese del privato costruttore della casetta, che cercava di ricondurre la sua opera all'attività edilizia libera ai sensi dell'art. dell’art. 6, lett. e-quinquies del Testo unico in materia di edilizia, qualificando il manufatto tra le "aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici".
L'attività edilizia libera, infatti, non necessita di permesso di costruire e tuttavia il Tribunale Amministrativo della Liguria è perentorio nel respingere anche tale possibilità, affermando che una casa sull'albero è indiscutibilmente nuova costruzione ai sensi della normativa edilizia, con tutto ciò che ne consegue in termini di necessità di premunirsi delle prescritte autorizzazioni.
Quindi, caro lettore, purtroppo le devo rispondere che, almeno secondo la giurisprudenza sopra citata, la casetta sull’albero per i suoi nipoti necessitava di un permesso di costruire per essere eretta e, se questo manca, è abusiva e a rischio di ordine di demolizione da parte dell’Autorità competente.