Voce al diritto | 27 maggio 2023, 07:45

Multa autovelox: ecco quando si può contestare

Multa autovelox: ecco quando si può contestare

“Buongiorno Avvocato,

mi è arrivata una multa della Polizia Municipale di un Comune, in cui sono passato una volta qualche giorno fa. Mi scrivono che ho superato il limite di velocità e che sono stato registrato da un autovelox. Io non mi sono accorto di nulla, secondo me l'autovelox non c'era o era nascosto. Si può fare ricorso?”

 

Caro lettore,

la sua domanda mi permette di trattare di una recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia.

Lo scorso 7 aprile 2023 è stata infatti depositata l'ordinanza n. 9556 della Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione, che afferma importanti principi relativi alle modalità di utilizzo delle postazioni di rilevamento della velocità (comunemente noti come autovelox).

In diritto, gli autovelox sono consentiti dall'art. 142 comma 6-bis del Codice della Strada, che afferma "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".

La Corte afferma che il sopra citato art. 142 comma 6-bis CdS è chiaro nel ritenere necessario che la postazione di rilevazione della velocità sia, contemporaneamente, "segnalata" e "ben visibile".

Il che significa, sempre secondo la Corte, che se l'autovelox è segnalato con apposita cartellonistica o con altro mezzo idoneo, ma non ne è visibile il posizionamento, si tratta di una situazione irregolare. Così come, allo stesso modo, se l'apparecchio dell'autovelox è ben visibile al conducente, ma è omessa la relativa segnaletica, si ha una rilevazione parimenti illegittima.

I principi suesposti valgono sia per le postazioni di rilevazione della velocità fisse, che per quelle mobili.

In sintesi, dunque, affinché la sanzione per superamento del limite di velocità sia legittima, essa deve essere stata elevata a seguito di rilevazione proveniente da un apparecchio visibile e accompagnato da segnaletica stradale che ne evidenzi la presenza.

Se manca uno di questi due presupposti, si può proporre ricorso e chiedere l'annullamento del verbale.

La Corte di Cassazione afferma anche un principio ulteriore. Essa rileva, infatti, come la necessità che l'autovelox sia contemporaneamente segnalato e ben visibile è prescritta da una legge e, precisamente, dal sopra citato art. 142 comma 6-bis del codice della strada.

Tale articolo 142 rinvia a un decreto ministeriale per disciplinare le modalità di rilevamento della velocità tramite postazioni: tuttavia, afferma la Corte, la necessità che la postazione sia contemporaneamente segnalata e ben visibile è disposta direttamente dalla legge, per cui il decreto ministeriale non può prevedere in modo difforme. Nel caso in cui si verifichi la predetta difformità, per regola generale, il Giudice è sempre tenuto a disapplicare il decreto ministeriale o altro regolamento difforme, cioè a non tenerne conto ai fini della sua decisione, e ad applicare solo la legge.

Pertanto, caro lettore, bisogna in primo luogo identificare il luogo in cui sarebbe posizionato l'autovelox che ha portato al verbale di contestazione a sue mani, quindi verificare se si tratta di apparecchio visibile e se la sua presenza era segnalata. Se alcuni di questi elementi risultassero carenti, lei può senza dubbio impugnare la sanzione, nel termine di trenta giorni da quando ha ricevuto la notifica del relativo verbale.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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