“Egregio Avvocato,
voglio separarmi da mio marito, è vero che c'è una nuova legge che consente di chiedere contemporaneamente separazione e divorzio?”
Gentile lettrice,
lo scorso 28 febbraio è entrata in vigore una consistente riforma della procedura civile.
La riforma denominata Cartabia, dal nome dell’ex Ministro della Giustizia, ha coinvolto in modo rilevante anche il procedimento di separazione e quello comunemente noto come di divorzio (quest'ultimo, in termine tecnico, prende più correttamente il nome di procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seconda che i coniugi si siano sposati con rito civile o concordatario).
Le nuove norme in materia si rinvengono agli articoli dal 473 bis al 473 bis.51 cpc, che sono stati inseriti appositamente nel precedente codice di procedura, rimasto in vigore.
La scelta di inserire i nuovi articoli nel testo preesistente ha dato luogo a una tecnica legislativa discutibile, specie perché ha comportato una numerazione degli articoli quantomeno particolare.
Gli articoli, infatti, vengono numerati come artt. 473 bis, 473 bis.1, 473 bis.2 ecc...fino ad arrivare al 473 bis.51 in materia di separazione e divorzio e proseguendo poi sino al 473.bis.71, in quanto vengono successivamente disciplinate anche altre materie.
Al di là della numerazione, uno dei più rilevanti aspetti della riforma è l'art. 473 bis.49, che consente il cumulo tra la domanda di separazione e quella di divorzio.
In particolare, la norma prevede che "negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale".
La riforma, dunque, non abroga la necessità che venga prima pronunciata la separazione e poi, trascorso un determinato lasso di tempo, sia pronunciato il divorzio. In particolare, per ottenere il divorzio devono essere decorsi 6 mesi dalla separazione consensuale, cioè quella in cui i coniugi hanno trovato un accordo, o 12 mesi dalla separazione giudiziale.
Quindi, il processo con domanda di separazione e divorzio cumulate, per come pensato dal Legislatore, si dovrebbe svolgere con una prima pronuncia sulla separazione e poi, decorso il termine di legge, una seconda pronuncia di divorzio.
La riforma è chiaramente diretta a porre rimedio a una situazione che talvolta si veniva a creare, in caso di coniugi che non trovavano accordi sulle condizioni di separazione. Poteva così succedere che venisse pronunciata la sola separazione in corso in causa, con una sentenza parziale e che la causa proseguisse anche successivamente per anni per le ulteriori questioni controverse, specie quelle di mantenimento e di affidamento dei figli.
In questi casi capitava che, decorso il termine di legge dalla sentenza parziale che dichiarava la sola separazione, uno dei due coniugi introducesse un separato giudizio per domandare il divorzio, con la causa di separazione che era tuttavia ancora pendente per le ulteriori questioni di affido e mantenimento, creando così notevoli problematiche di coordinamento tra le due domande.
L'introduzione dell'art. 473 bis.49 cpc sembra diretto a evitare simili situazioni, ma pone anche alcuni dubbi, che potranno essere risolti solo dalla futura interpretazione della norma che sarà data dalla giurisprudenza, a seguito dell'applicazione concreta dell'istituto.
In particolare, la possibilità di domanda cumulata appare rilevante nei giudizi di separazione contenziosa, in cui i coniugi non trovano accordi sulle relative condizioni e dunque, potenzialmente, potrebbero continuare a litigare per anni. In questi casi ha senso una domanda cumulata di separazione e divorzio, a cui segue una sentenza parziale che pronuncia sulla sola separazione (su cui normalmente non vi è disaccordo) e con la causa che prosegue per le ulteriori questioni economiche e di collocazione dei figli. In simili cause, destinate a durate a lungo, la domanda contemporanea di divorzio consente di pronunciare quest'ultimo nel medesimo giudizio, decorso il termine di legge dalla separazione ed evitando così di introdurre un nuovo giudizio.
Più complessa, invece, appare la possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio in caso di separazione consensuale. In linea del tutto teorica, la lettera dell'art. 473 bis.49 cpc non esclude tale applicazione, che tuttavia può essere esclusa da altri ragionamenti di ordine sia sistematico che pratico.
Sotto il profilo sistematico, la domanda congiunta di separazione e divorzio è prevista da un apposito articolo, l'art. 473 bis.51 cpc, che è collocato dopo l'art. 473 bis.49 e non lo richiama espressamente. Dunque si può dubitare che il cumulo di domande dell'art. 473 bis.49 sia applicabile all'ipotesi di domanda congiunta, di cui al successivo art. 473 bis. 51.
Più rilevante ancora è l'aspetto pratico, perché la procedura di separazione consensuale, disciplinata dall'art. 473 bis.51 cpc, si risolve in un'unica udienza, per di più con possibilità, per i coniugi separandi, di optare per una trattazione solo scritta in luogo della comparizione davanti al giudice.
Si tratta dunque di un procedimento molto rapido e snello, in cui si perviene velocemente alla sentenza che recepisce le condizioni di separazione, dopo la quale non vi è ragione di proseguire il giudizio, non essendovi più ragione di contenzioso.
Una domanda cumulata e congiunta di separazione e divorzio, dunque, avrebbe un'utilità pressoché nulla, anche in termini di spesa, posto che la normativa è chiara nel dichiarare che, ai fini dei contributi economici necessari (es. imposizione fiscale), le due domande, pur se cumulate, restano autonome (art. 472 bis.49 co. 4 cpc). Anzi, simile domanda comporterebbe la necessità di mantenere in essere il giudizio al solo fine di attendere il termine minimo che deve decorrere tra separazione consensuale e divorzio congiunto.
La possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio, quindi, appare opportuna solo in caso di separazione giudiziale, perché la norma assume utilità solo in questa situazione, che peraltro è, se possibile, da evitare, perché causa di contenziosi traumatici sia per i coniugi che, ancor di più, per eventuali figli.