Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera scritta da Franca Biglio in qualità di presidente dell'ANPCI al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo: al centro, la grave carenza - per molti piccoli comuni - di reperire la figura del segretario comunale.
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I piccoli i Comuni hanno grande difficoltà a reperire un Segretario Comunale titolare, difficoltà dovute anche alla morfologia del territorio e alla nota scarsità di risorse finanziarie.
La mancanza di Segretari comporta notevoli difficoltà per Sindaci e Assessori dar seguito agli indirizzi programmatici della Amministrazioni, rallentando, se non impedendo, la gestione di molte funzioni e l’avvio di importanti attività ed opere che in questo periodo possono dare un impulso di sviluppo ai nostri territori.
Abbiamo apprezzato l’art. 145 del DDL Legge di bilancio 2023, sicuramente è un importante passo per affrontare il problema ma non è sufficiente.
Per le ragioni sovraesposte e per scongiurare la paralisi delle amministrazioni,
Riscontrata la carenza dei segretari comunali, chiediamo di prevedere uno o più concorsi nazionali di secondo livello, come già avviene per la dirigenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, riservando la partecipazione alle migliori professionalità esistenti sui territori. Nell’ambito della procedura concorsuale va richiesta la previsione di una quota da reclutarsi mediante la sola fase concorsuale, con immissione all’Albo, al suo superamento.
Per tale quota “riservata” i requisiti di accesso debbono essere riproporzionati per garantire una adeguata qualificazione professionale anche in assenza dello svolgimento del successivo Corso Concorso, e pertanto - in analogia e sul modello dei concorsi nazionali per figure di alto profilo – la partecipazione è riservata ai soli funzionari già in servizio nella pubblica amministrazione, in possesso del requisito della richiesta laurea specialistica ovvero magistrale, e con cinque anni di esperienza maturata nelle posizioni funzionali della Pubblica Amministrazione medesima per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea. Per i vincitori dovrà essere prevista l’assegnazione esclusivamente agli
specifici Albi regionali, previamente individuati, ove la carenza è particolarmente significativa, unitamente all’obbligo di permanenza per almeno un quinquennio.
Chiediamo però anche di non applicare, in sede di prima nomina di coloro che conseguono l’iscrizione all’albo, l’articolo 11, comma 4, del d.P.R. n. 465/1997.
Pur essendo l’albo dei segretari comunali e provinciali ripartito in tante sezioni quante sono le regioni, la sezione regionale in cui è ubicato il comune non costituisce l’unico bacino di scelta del Sindaco; l’art. 11 del d.P.R. n. 465/1997, infatti, stabilisce che prioritariamente il sindaco debba attingere dall’albo regionale di appartenenza ma che, in subordine (“... qualora il sindaco non individui un segretario ...), possa effettuare la sua scelta attingendo ad altra sezione regionale rispetto a quella corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune.
Nei bandi relativi al Corso concorso per l’assunzione dei segretari comunali è espressamente prevista la clausola di permanenza nell’albo regionale di prima assegnazione per almeno due anni ma viene fatta salva la fattispecie sopra descritta che, come è accaduto per i due ultimi concorsi espletati, ha di fatto vanificato la ripartizione territoriale operata in ragione delle carenze registrate.
Al fine di rispondere ai reali bisogni delle diverse regioni, si dovrebbe proporre una deroga consentendo di non applicare l’articolo 11, comma 4, del d.P.R. n. 465/1997 esclusivamente in sede di prima nomina di coloro che conseguono l’iscrizione all’albo. In tal modo si assicurerebbero le immissioni negli albi delle regioni del centro e soprattutto del nord Italia, dove è particolarmente concentrata la carenza di segretari.
Infine, chiediamo di escludere il trattamento economico del segretario dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio.
Sottoporre la spesa del Segretario Comunale, figura oltre che utilissima obbligatoria per legge, ai tetti di spesa sembra irragionevole. L’attuale previsione dei vincoli dei tetti di spesa, così come prevista, si traduce in un doppio limite: dapprima per lo Stato, quando autorizza le nuove assunzioni di segretari nell’ambito della complessa procedura prevista che presuppone il calcolo di quote di turnover e di una correlata valutazione di impatto sulla finanza pubblica, e, successivamente, per il comune che può conferire l’incarico nei limiti della propria capacità assunzionale.
Se, dunque, il reclutamento dei segretari e la programmazione del fabbisogno sono governati a livello nazionale, diventa irrilevante il computo della spesa nei singoli enti.