“Avvocato,
ho un grosso dubbio a cui non so rispondere: ho dato l'esame di maturità lo scorso anno, passandolo con il massimo dei voti.
Un mio caro amico, che ha già dovuto ripetere la quarta liceo perché bocciato, deve sostenere l'esame quest'anno e mi chiede di aiutarlo. Per lo scritto dice che si arrangerà con lo smartphone, ma per l'orale vorrebbe mettersi degli auricolari e che gli suggerissi le risposte.
A me sembra una cosa molto sbagliata, volevo capire cosa rischio.”
Cara lettrice,
lei ha ragione a preoccuparsi, perché quella che state progettando non è una semplice bravata, che se andasse male si chiuderebbe con una ramanzina e una brutta figura.
Copiare all'esame di Stato è infatti un reato, ed è punito anche chi aiuta a copiare.
In particolare, si è punibili in forza di una legge molto risalente nel tempo, ma mai abrogata: si tratta della legge n. 475 del 19 aprile 1925.
L'articolo 1 della legge n. 475 afferma che "chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito."
L'articolo 2 della stessa legge afferma che "chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici,e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, e' punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento."
La Corte di Cassazione ha già condannato per tale ultimo reato, nel caso di fatti avvenuti durante l'esame per la patente di guida (Cass.nn. 25027/2020, 26438/2018).
Le predette sentenze hanno infatti affermato che chi suggerisce durante l’esame risponde del reato di cui al sopra citato articolo 2 della legge n. 475/1925, in quanto il "procurare lavori" può consistere anche nel dare oralmente al candidato le risposte, così da far apparire come propri dei contenuti in realtà non suoi.
Sono quindi puniti sia il suggeritore, che chi riceve il suggerimento, con la pena sopra indicata da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno.
Tra l'altro, le stesse sentenze affermano che, se non fossero applicabili i reati specifici previsti dalla legge n. 475/1925, si dovrebbe rispondere del più grave reato di falso ideologico del pubblico ufficiale mediante sua induzione in errore, previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cp, con pena da uno a sei anni.
In ogni caso, dunque, l'invito è quello di evitare questo genere di comportamenti, che possono inaspettatamente portare a gravi conseguenze, perché la condanna a un reato rimane per tutta la vita e, specie per chi è più giovane, può precludere molte future occasioni, quali, ad esempio, l’accesso a concorsi pubblici o l’iscrizione ad alcuni Albi professionali.