Voce al diritto | 19 febbraio 2022, 07:45

I “like” al post razzista configurano il reato di istigazione all’odio

I “like” al post razzista configurano il reato di istigazione all’odio

Buongiorno Avv. Testa,

sono sempre stata molto sensibile ai temi dell'antisemitismo e del negazionismo.

Qualche giorno fa (era il 27 gennaio, Giorno della Memoria) ho visto, su un noto social network, un post antisemita, che negava apertamente l'olocausto e che ho ritenuto fortemente offensivo verso gli ebrei.

Ho segnalato il post al social network, ma ciò che più mi ha lasciato basita è stata la presenza di vari "mi piace" e "cuoricini" sotto il post, più di un centinaio.

E' possibile che simili comportamenti non siano punibili?

 

Cara Lettrice,

l'articolo 604 bis del codice penale, introdotto nel 2018, punisce la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa.

In particolare, il primo comma del predetto art. 604 bis, alla lettera a), punisce "con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico".

Il comma 2 dell'art 604 bis, invece, punisce in modo più grave "ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi". Il reato in questione reprime non solo la creazione o direzione di simili gruppi, ma anche la sola partecipazione o assistenza ad essi.

In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato che anche il semplice "mi piace" ovvero il cosiddetto “like”, messo sotto un post razzista o antisemita pubblicato su un social network, è un grave indizio di colpevolezza del reato di cui all'art. 604 bis codice penale (Cass. n. 4534/2022).

In particolare, per quello che qui più interessa, la Cassazione, nella sentenza richiamata, ha valorizzato il pericolo di maggiore diffusione del messaggio discriminatorio tramite un "mi piace", in quanto diversi social network utilizzano algoritmi che attribuiscono un rilievo più ampio ai post e ai commenti che ottengono più "like" e più condivisioni.

In altri termini, secondo la Cassazione anche solo un "mi piace" a un post antisemita o razzista può avere rilevanza ai fini dell'art. 604 bis codice penale, in quanto contribuisce a una maggiore diffusione del messaggio e quindi contribuisce alla propaganda, punita da tale reato.

Si può pertanto affermare, cara lettrice, che in realtà quei "mi piace" e "cuoricini" che giustamentel'hanno tanto indignata possono essere penalmente rilevanti. Se lo desidera, può quindi sporgere denuncia all'Autorità, affinché possa prendere notizia del fatto e procedere contro i responsabili che verranno individuati.

Concludo ricordando una frase di Liliana Segre: “L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo.”

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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