Voce al diritto - 12 giugno 2021, 07:45

Prostituirsi è reato?

Il pendolo oscilla fra legalità ed illegalità

Prostituirsi è reato?

“Gentile Avvocato, le scrivo in quanto da qualche mese l’appartamento adiacente al mio è abitato da una ragazza che spesso riceve “visite” di uomini ed alcune volte io e mio marito abbiamo sentito delle urla provenienti dall’abitazione della donna. Fermo restando che questo continuo “via e vai” di gente ha visibilmente allarmato tutti i condomini, vorremmo sapere se sia possibile prendere provvedimenti a nostra tutela. La prostituzione è un reato?Possiamo sporgere denuncia?”

La prostituzione in Italia è sempre un tema particolarmente scottante: ciò è dovuto al fatto che, pur non costituendo di per sé reato, può comunque dar luogo a condotte illecite, sanzionate anche dal punto di vista penale. Insomma, nel nostro ordinamento giuridico c’è una sorta di ambiguità con riferimento alla prostituzione: si può esercitare, ma non deve essere favorita né compiuta all’interno di appositi locali.

La prostituzione è reato?

In Italia, la prostituzione non è reato: chi si prostituisce, in casa o per strada, compie questa scelta liberamente, a prescindere da quali siano le proprie motivazioni personali. Rappresentano, invece, reato lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, nonché l’essere i proprietari, gli amministratori o gli affittuari consapevoli di un luogo chiuso in cui viene praticata la prostituzione.

Che la prostituzione sia un reato sono in tanti a pensarlo. In realtà, in Italia non esiste alcuna legge da cui si ricavi che ciò che viene definito “il mestiere più vecchio del mondo”costituisca reato, eccezion fatta per alcune peculiari fattispecie di cui diremo.

Il tema è da sempre attuale: dopo l’entrata in vigore della Legge Merlin che ha disposto la chiusura delle case di appuntamento, si è assistito alla formulazione di diverse proposte nel corso degli anni, finalizzate a regolamentare la prostituzione in Italia.

Al fine di sgomberare immediatamente il campo da dubbi, occorre precisare che la legge considera, in linea generale, la prostituzione un’attività legale, eccezion fatta per la prostituzione minorile, prevista e punita dall’art. 600 bis c.p. con la reclusione da 6 a 12 anni.

Nella nostra legislazione si rinvengono disposizioni il cui fine ultimo non è da rinvenirsi nella punizione dell’attività (come detto, in sé lecita), quanto piuttosto nel contrasto allo sfruttamento della prostituzione, di induzione e di favoreggiamento.

Induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

L’induzione alla prostituzione si concretizza nella persuasione, nella determinazione, nel convincimento a prostituirsi.

Il reato disfruttamento della prostituzione, disciplinato dalla Legge Merlin n. 75 del 1958 stabilisce che è illegale approfittare dei proventi ottenuti dall’attività di prostituzione di terzi.

Con il favoreggiamento, invece, si punisce qualsiasi apporto che faciliti l'esercizio della prostituzione. Quali sono i casi in cui il cliente può essere accusato di favorire l’attività di meretricio?

Nel 2000, con la sentenza n. 8345, la Cassazione ha stabilito che si commette reato in caso di “oggettivo aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale”, anche quindi qualora si metta in contatto un cliente con la prostituta.Pertanto, anche al di fuori dall’ambito di una struttura organizzata, il cliente che a sua volta metta in contatto la prostituta con altro cliente può venire chiamato a rispondere di favoreggiamento.

A titolo esemplificativo, ulteriore ipotesi di favoreggiamento si verifica allorquando chi sia consapevole dell’attività svolta dall’inquilina, decida deliberatamente di concedere in locazione il proprio immobile per consentire alla stessa di prostituirsi.

Prostituirsi in casa è reato?

La prostituzione in casa in Italia non è reato: chi sceglie diguadagnare denaro attraverso prestazioni di tipo sessuale e lo fa in autonomia, senza essere influenzato da nessuno, non sta commettendo un reato. Di conseguenza non può essere coinvolto in un procedimento penale.

L’orientamento dei Giudici e le proposte di legge

La prostituzione, come abbiamo visto,non è reato, almeno non in maniera indiscriminata. Oltre ai casi di favoreggiamento e sfruttamento, ormai in Italia le prostitute non sono considerate come un particolare problema a livello sociale. Laprostituzioneper stradaè purtroppo ampiamente tollerata e, come richiesto dalla stessa Cassazione, con le sentenze n. 7076/2012 e 33160/2013, è necessario pensare ad una disciplina legislativa organica in grado diregolamentarne l’esercizio, anche ai fini fiscali.

Per la Corte di Cassazione, infatti, la prostituzione, dal punto di vista fiscale, è assimilabile al lavoro autonomo se viene svolta in forma abituale, mentre rientra nella categoria dei “redditi diversi”, se viene svolta, sempre autonomamente, ma in forma occasionale.Infine, si rileva come nel corso degli anni siano state presentate diverse proposte di legge finalizzate ad una regolamentazione anche ai fini sanitari e fiscali.

La risposta alla domanda

Il “via e vai” di persone da Lei descritto non consente di ravvisare una fattispecie delittuosa a carico della sua vicina; tuttavia, il proprietario dell’immobile che avesse locato l’abitazione nella piena consapevolezza dell’uso che l’inquilina ne avrebbe fatto, risulta passibile di denuncia per favoreggiamento. Quanto alle descritte “urla”, se ha il sentore che la ragazza si trovi in una situazione di controllo da parte di terzi, tale ipotesi configurerebbe, a carico del cosiddetto “protettore” il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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