Pronto condominio - 10 maggio 2021, 11:00

In condominio tre tipi di regolamento

La vita in condominio necessita di regole che tutti i residenti dello stabile sono tenuti a rispettare

In condominio tre tipi di regolamento

La vita in condominio necessita di regole che tutti i residenti dello stabile sono tenuti a rispettare. L'articolo 1138 del Codice civile prevede che «quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all'amministrazione».

I regolamenti condominiali possono essere di tre tipi: contrattuale, assembleare e giudiziale. Il regolamento contrattuale è solitamente predisposto dall'impresa che ha realizzato lo stabile ed è sottoscritto da tutti i soggetti che acquistano le unità immobiliari. Questo documento, oltre a disciplinare l'utilizzo delle parti comuni e fissare i criteri per la ripartizione delle spese comuni, può contenere delle limitazioni ai diritti soggettivi dei singoli condòmini. Per la modifica del regolamento contrattuale è necessaria l’unanimità, anche se per la modifica delle norme di natura regolamentare può essere sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

Il regolamento assembleare è approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 (voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio) ed è allegato al registro dei verbali». Il Codice civile precisa che «ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente». Il regolamento assembleare regola l'utilizzo delle cose comuni e contiene i criteri di ripartizione delle relative spese.

L’ultimo tipo di regolamento è quello giudiziale, predisposto dall’autorità giudiziaria nel caso in cui l’assemblea non riesca a raggiungere il quorum richiesto. L’articolo 1105 del Codice civile dispone che «se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria».

Per chi non rispetta il regolamento sono previste delle sanzioni, specificate dall'articolo 70 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo il quale «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie».

Studio legale Rezzonico

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