Voce al diritto | 03 aprile 2021, 07:45

Dipendenti rifiutano vaccino anti covid: legittime le ferie forzate imposte dal datore di lavoro

L'alba della vaccinazione obbligatoria o il tramonto della libertà di autodeterminazione?

Dipendenti rifiutano vaccino anti covid: legittime le ferie forzate imposte dal datore di lavoro

“Gentile Avvocato, lavoro come operatore socio-sanitario presso una Rsa. Sono totalmente contraria alla vaccinazione anti Covid e vorrei capire quali possano essere le conseguenze di un mio eventuale rifiuto in merito alla vaccinazione”

Il tema è proprio di questi giorni. Alcuni infermieri e operatori di una Rsa si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino anti Covid 19 pur essendo lo stesso a loro disposizione, proprio perché operatori di Rsa.

In base alle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008), il medico ha pronunciato, nei loro confronti, giudizio di inidoneità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro li ha così messi in ferie retribuite.

Il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 19.03.2021 ha statuito che la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro comporterebbe, per il datore di lavoro, la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c., il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei sui dipendenti.

Tuttavia, se ci si sofferma con attenzione a leggere le due pagine di provvedimento, ci si avvede di come l’ordinanza faccia perno su nozioni di comune esperienza. Il Giudice scrive che “è ormai notorio che il vaccino per cui è causa – notoriamente offerto dallo Stato al personale sanitario e non anche al personale di altre imprese, stante l’attuale notoria scarsità per tutta la popolazione - costituisce misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevedendo l’evoluzione della malattia”.

Salta all’occhio in maniera piuttosto evidente l’utilizzo ripetuto, nelle poche battute su riportate, dell’aggettivo “notorio” e, detta circostanza, non pare certo riconducibile a ripetizioni dovute a mere sviste. Non avendo, all’epoca in cui il provvedimento è stato emesso, ulteriori appigli normativi, il Giudice del Tribunale di Belluno impronta in maniera totalizzante la parte motiva del proprio provvedimento sulla comune esperienza.

È chiaro ed evidente che quando ci si muove nel campo minato delle vaccinazioni obbligatorie, forse, la comune esperienza potrebbe non bastare.

La decisione in commento ha prestato il fianco a numerose critiche, che sono state al centro di un acceso dibattito, nell’ambito del quale sono state chiamate in gioco anche risoluzioni di organismi internazionali.

A tal riguardo, Il Consiglio di Europa, con risoluzione n. 2361/2021 ha avuto cura di precisare come la campagna vaccinale dovesse avvenire assicurando una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che avessero deciso di non sottoporsi al vaccino.

Tuttavia, i tempi stanno cambiando ed il passo verso il licenziamento a fronte della mancata vaccinazione non pare onestamente tanto lontano.

Quanto affermato trova conferma nella bozza di decreto legge in attesa di firma da parte del Presidente della Repubblica. Ebbene sì, l’obbligo di vaccinazione potrebbe da qui a breve diventare legge della Repubblica Italiana. Detta bozza introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza quali l’assegnazione a diverse mansioni e perfino la sospensione della retribuzione.

Quale la sorte dei sanitari “no-vax”?

Stando a quanto riportato nel testo del decreto, il dipendente che rifiuti di vaccinarsi potrà, alternativamente, essere adibito a mansioni differenti ovvero essere sospeso senza percepire alcunché a titolo di retribuzione.

Non stupisce l’intervento del Governo che, consapevole del fatto che i trattamenti sanitari obbligatori (nel novero dei quali è riconducibile il vaccino anti Covid) necessitino di un’espressa previsione di legge, abbia introdotto un’iniziale previsione di obbligatorietà per il personale sanitario.

Chi non condivide tale intervento si domanda se ci si trovi di fronte ad una disparità di trattamento enorme fra il comune cittadino, al quale “ancora” oggi viene riconosciuto il diritto di poter esercitare il proprio libero arbitrio in ordine alla vaccinazione, ed il dipendente sanitario al quale, all’indomani dell’entrata in vigore del citato decreto, verrà imposto di vaccinarsi, a meno che lo stesso non preferisca la sospensione non retribuita.

Ad agitare gli animi della corrente “no vax” v’è il fondato timore che, presto o tardi, la vaccinazione verrà “di fatto” resa obbligatoria per tutti i cittadini, mediante un escamotage che consenta di contemperare i due interessi in gioco: la libertà di determinarsi ed il diritto alla salute.

Decisione coraggiosa e necessaria per alcuni; follia discriminatoria che calpesta i diritti umani per altri.

In conclusione, pare che l’ordinamento metta a disposizione dei datori di lavoro strumenti piuttosto persuasivi, efficaci ed idonei ad “indurre” alla vaccinazione, fermo restando il diritto del lavoratore di mettere a rischio il posto di lavoro per tutelare i propri ideali.

A mio avviso siamo quindi solo all’inizio di una dura lotta, portata avanti nelle aule dei Tribunali dal personale sanitario contrario alla vaccinazione obbligatoria, per veder riconosciuta la libertà di ognuno.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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