Voce al diritto | 20 febbraio 2021, 07:45

Il caro prezzo del tradimento: dall’arresto dell’amante alla condanna per maltrattamenti in famiglia del coniuge infedele

Il caro prezzo del tradimento: dall’arresto dell’amante alla condanna per maltrattamenti in famiglia del coniuge infedele

“Gentile Avvocato, da tempo sono vittima del tradimento di mio marito. Ormai da anni la mia casa è diventata un vero porto di mare. Taccio per il quieto vivere della famiglia, ma sono esausta. Sono arrivata al paradosso di dovermi impegnare per evitare incontri spiacevoli e per me molto dolorosi. Un vero colpo al cuore ogni volta!So che l’adulterio non è più reato, ma volevo sapere come potermi muovere.”

Premettiamo che, sebbene l’infedeltà coniugale non sia più reato, la giurisprudenza si manifesta ancora particolarmente sensibile a ciò che dovrebbe essere alla base di ogni relazione coniugale: la fedeltà o, meglio sarebbe dire, la sua mancanza. Il tema della fedeltà è purtroppo sempre attuale, rientrando ancora fra le principali cause di separazione e divorzi.

La giurisprudenza si manifesta tutto sommato clemente nei confronti del coniuge che tradisce, considerata la sua rilevanza solo ai fini dell’addebito (che diritto al mantenimento non è, ma perdita dei diritti successori già in sede di separazione).

Ma quali sono le conseguenze per l’amante scoperto in casa del partner tradito?

Portare l’amante a casa è violazione di domicilio e si rischia il carcere. A stabilirlo è stata la Corte d’Appello di Cagliari nella sentenza del 1990 che, seppur risalente nel tempo, manifesta tutta la propria attualità, non essendo stata oggetto di smentita nel corso degli anni da successive pronunce di senso contrario.

Il protagonista della storia si è visto, infatti, accusato del delitto di cui all’art. 614 c.p. che al comma1 recita: “Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Considerato che riesce difficile immaginare un consenso del coniuge tradito, occorre evidenziare che la flagranza di reato consentirebbe di ritenere il fatto verosimilmente provato, con la conseguenza pressoché certa che l’amante scoperto possa andare incontro ad una sentenza di condanna.

Dimostrazione delle accortezze che la giustizia assicura al coniuge tradito si rinvengono in un pronunciamento più recente della Corte di Cassazione che, con la propria sentenza del 03.04.2017 n. 16543, ha affermato che l’adulterio commesso abitualmente nella casa coniugale configura il reato di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall’art. 572 c.p., in quanto ritenuto idoneo a cagionare nella vittima durevoli conseguenze morali, per il contesto in cui tale condotta viene posta in essere e per l’abitualità della condotta. Il comportamento vessatorio posto in essere con atti che, isolatamente considerati sarebbero non punibili (atti di infedeltà e di umiliazione generica) se posti in essere reiteratamente, possono invece essere certamente idonei a cagionare nella vittima durevoli conseguenze fisiche e morali.

Della serie…c’è un limite alla sopportazione ed è proprio quando tale limite viene oltrepassato che la legge interviene a tutela della vittima, garantendole la tutela di cui essa abbisogna, mediante l’inquadramento della fattispecie nel novero dei delitti commessi nell’ambito del “menage” familiare. La sentenza in commento presenta, peraltro, un interessante profilo dal lato processuale giacché, in tale pronunciamento, la Corte di Legittimità ha avuto modo di precisare, ribadendo un indirizzo ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, purché venga rigorosamente vagliata la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto, in ragione del fatto che trattasi di soggetto portatore di un interesse antagonista rispetto a quello dell’imputato.

Dunque, se è vero com’è vero che l’adulterio non costituisce più reato, il diritto vivente ha dimostrato tuttavia, con la propria sensibilità, l’intenzione di non voler lasciare impunite condotte connotate da gravità e tutt’affatto superficiali. Anche il coniuge fedifrago, pertanto, è suscettibile di punizione; a tal riguardo, si rammenta che l’eventuale costituzione di parte civile consentirebbe alla vittima di richiedere ed ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito, penalmente perseguibile, commesso dal coniuge che sia avvezzo al tradimento con le cennate modalità.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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