Voce al diritto | 14 novembre 2020, 07:00

Il catcalling: una violenza silenziosa priva di tutela

Il fenomeno della “violenza da strada” in Italia non gode di una tutela specifica: insufficienti i rimedi apprestati a favore della vittima della molestia

Il catcalling: una violenza silenziosa priva di tutela

Un lettore mi scrive: Buongiorno Avvocato Testa, le scrivo per avere una sua opinione su un episodio che mi ha raccontato mia figlia. Quest'estate mia figlia, che ha 20 anni, ha trascorso le sue vacanze al mare con delle amiche. Mi ha raccontato che amava fare passeggiate in spiaggia. Dopo pochi giorni però, ha deciso di non concedersi più questo piacere in quanto si è trovata in una strana situazione: gli uomini e i ragazzi, che incrociava o cui passava accanto durante quelle passeggiate, erano soliti girarsi per guardarla e si facevano sentire insistentemente con frasi del tipo “Ciao bella, ci possiamo conoscere? Come ti chiami?”. A questo si aggiungevano fischi, versi e commenti sottovoce. Questa situazione la irritava tantissimo perché quei commenti la infastidivano e la mettevano a disagio, e così ha dovuto smettere di fare le sue passeggiate. Mi ha poi confidato come non fosse la prima volta e che le era già successo anche in città e in situazioni ben diverse dall'indossare un costume da bagno. Mi può dire se in Italia una giovane donna come mia figlia può in qualche modo tutelarsi e che cosa prevede la Legge?

Caro lettore, a molte donne purtroppo è capitato di essere protagoniste di un’esperienza di “molestia da strada” come quelle raccontate da sua figlia.

I dati parlano chiaro e presentano una situazione allarmante: il 79% delle intervistate in Italia riferisce di essere stata vittima di quello che viene anche chiamato catcalling.

Ma il termine anglossassone a cosa si riferisce?

Molestie sessuali, commenti indesiderati, gesti, strombazzi, inseguimenti indesiderati, avance sessuali persistenti da parte di estranei in aree pubbliche come strade, centri commerciali e mezzi di trasporto pubblico, tutte queste condotte sono riconducibili al fenomeno delle molestie da strada.

Nel nostro Paese, tuttavia, le vittime di tali episodi non godono di tutela sotto il profilo penale; non esiste, infatti, una fattispecie criminosa specifica. Viene lecito domandarsi se tale assenza di tutela sia frutto della superficialità stessa con la quale, talvolta, la vittima approccia al fenomeno.

Ed invero, dietro ad un banale commento possono celarsi intendimenti diversi e ben più preoccupanti.

L’episodio di molestia viene, infatti, spesso sottovalutato dalle stesse vittime, alcune della quali, dimostrando forse un’eccessiva leggerezza, si sentono perfino lusingate da quello che, a ben vedere, non costituisce un complimento, bensì una deprovevole condotta, finalizzata a sminuire il soggetto a cui vengono rivolti gli apprezzamenti.

A confermare l’allarme sociale generato da tali episodi di molestia è la stessa associazione no profit “Stop Street Harassment”; i dati riportano che l’ 81% delle donne, almeno una volta nella vita, è stata vittima di tali molestie, ricevendo battute, frasi di scherno, commenti sessualmente espliciti, sino ad arrivare alle ingiurie ed allo stalking, per non parlare poi degli atti di esibizionismo ai danni della malcapitata e dei pedinamenti.

In fenomeno del catcalling ha una risonanza, non solo giuridica – in ragione dell’assenza di tutela specifica - ma anche e soprattutto psicologica: gli approfondimenti svolti in merito al fenomeno, riportano come la vittima arrivi a sentirsi “sporca”, inutile e, circostanza ben più preoccupante, indifesa.

V’è da dire che, in alcuni Stati, come la Francia, esiste già una legge specifica a tutela di questo pericoloso fenomeno di violenze verbali che viene ricondotto ad un’ipotesi di reato. Riportiamo il testo della definizione

nella disposizione : “Imporre a una persona osservazioni o comportamenti di natura sessuale o sessista che ledano la dignità di tale persona in ragione del loro carattere degradante o umiliante, o che creino situazioni intimidatorie, ostili o offensive”.

È interessante sottolineare in che modo l’ordinamento francese punisca tale tipologia di condotte: si parte da un minimo di una multa c.d. “di quarta classe” che va dai 90,00 ai 750,00 € e con multe c.d. “di quinta classe” fino a 3.000,00 €, laddove si tratti di offese più gravi e reiterate nel tempo.

L’inadeguatezza della risposta del nostro ordinamento al fenomeno è chiara e lampante.

L’art. 660 c.p., infatti, punisce esclusivamente le condotte di coloro che in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, recano a taluno molestia o disturbo.

Se si legge fra le pieghe della norma riportata, ci si avvede di come l’art. 660 cp non sia sufficiente a ricomprendere nel novero delle condotte incriminabili, quelle riconducibili al fenomeno del catcalling, ferma restando comunque l’insufficienza della risposta sanzionatoria. (reato punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516,00).

In Italia esiste, quindi, una chiara ed evidente lacuna normativa che lascia la vittima sguarnita di adeguata tutela, quasi come se il legislatore volesse negare l’esistenza di un fenomeno che allarma sempre di più.

Non si può infatti negare come fra la “banale” molestia (660 cp) e l’atto persecutorio (612 bis cp) esista un cono d’ombra importantissimo capace, se non opportunamente tutelato, di mietere vittime silenti che, come la maggior parte delle persone oggetto di violenza, tendono a negare perfino a loro stesse l’esistenza del fatto.

La disdicevole pratica del catcalling, chiaramente in uso agli ignoranti che calcano le pubbliche strade, viene in Italia inspiegabilmente relegata al folclore, ma ad alimentare tale fenomeno è proprio il silenzio delle vittime e l’indifferenza delle istituzioni nei confronti del fenomeno.

Dalla molestia si passa all’atto persecutorio, ma ciò che preoccupa è che, come spesso accade, potrebbe essere troppo tardi per porre rimedio ad una violenza in divenire.

Ma come se ciò non bastasse, nella auspicata ipotesi in cui la vittima, fattasi finalmente coraggio, decida di sporgere denuncia per stalking, v’è il rischio di imbattersi nell’evenienza – non così remota - che il procedimento penale pendente venga archiviato.

L’art. 612 bis cp che punisce gli atti persecutori, infatti, risulta dettagliatamente descritto: si richiede che le condotte siano reiterate nel tempo, che le stesse producano nella vittima un perdurante stato d’ansia (non sempre facilmente dimostrabile), la paura o il timore per la propria incolumità o per quella di un proprio congiunto.

In buona sostanza, si “costringe” la vittima a comprovare la serietà della molestia subita; l’art. 660 cp, invece, risulta chiaramente pensato (o meglio, così venne ideato dal legislatore del 1930) per colui che subisce una molestia di grado sensibilmente inferiore rispetto all’atto persecutorio (comunque introdotto solo successivamente).

Quale tutela resta, quindi, a chi subisca una cosiddetta “violenza da strada”?

Parrebbe poter rispondere a tale domanda affermando che la vittima di una molestia da strada non goda di una tutela specifica: la stessa, infatti, dovrà accontentarsi di affidare la tutela del proprio profondo disagio ad una norma (art. 660 cp) inadeguata e comunque non all’altezza degli interessi che dovrebbe tutelare.

Diversamente, alla vittima verrà richiesto di farsi carico del gravoso onere di comprovare la sussistenza degli elementi costitutivi degli atti persecutori; quasi come se si potesse affermare che esistono violenze di serie “A” e violenze di serie “B”.

Ecco allora che la tutela viene affidata alla forza d’animo della vittima che non dovrà sottovalutare un fenomeno tanto silenzioso quanto pericoloso, fermo restando l’auspicio che il legislatore, resosi conto dell’evidente lacuna normativa esistente, si faccia portavoce della protezione di una categoria bisognosa di attenzione.


Avvocato Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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